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Risarcimento del danno biologico di lieve entità: aggiornamento degli importi relativi al valore dei punti base

Con DECRETO 18 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31/07/2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato gli importi relativi al calcolo del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità previsto dall’art. 139, comma 1, D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private). Sul regime temporale, la norma specifica che i nuovi valori entreranno in vigore dall’aprile 2025[1].

Nel dettaglio, il decreto ha:

  • elevato da € 947,30 ad € 963,40 il valore del primo punto percentuale di invalidità di cui alla lettera a);
  • elevato da € 55,24 ad € 56,18 l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta di cui alla lettera b).

Di seguito alcuni esempi di calcolo per confrontare le differenze tra i risarcimenti richiesti prima e dopo l’entrata in vigore del decreto:

  1. SOGGETTO DI ANNI 30, 2 PUNTI DI INVALIDITA’ PERMANENTE, IVALIDITA’ TEMPORANEA AL 75% DI GIORNI 5, AL 50% DI GIORNI 10 ED AL 25% DI GIORNI 20
Valore fino a Marzo 2025 Valore da Aprile 2025
Danno biologico permanente € 1.875,65 Danno biologico permanente € 1.907,53
Danno biologico temporaneo totale € 759,55 Danno biologico temporaneo totale € 772,48
–        75%

–        50%

–        25%

€ 207,15

€ 276,20

€ 276,20

–        75%

–        50%

–        25%

€ 210,68

€ 280,90

€ 280,90

Danno biologico totale € 2.635,20 Danno biologico totale € 2.680,01

 

  1. SOGGETTO DI ANNI 30, 8 PUNTI DI INVALIDITA’ PERMANENTE, IVALIDITA’ TEMPORANEA AL 75% DI GIORNI 5, AL 50% DI GIORNI 10 ED AL 25% DI GIORNI 20
Valore fino a Marzo 2025 Valore da Aprile 2025
Danno biologico permanente € 14.323,18 Danno biologico permanente € 14.566,61
Danno biologico temporaneo totale € 759,55 Danno biologico temporaneo totale € 772,48
–        75%

–        50%

–        25%

€ 207,15

€ 276,20

€ 276,20

–        75%

–        50%

–        25%

€ 210,68

€ 280,90

€ 280,90

Danno biologico totale € 15.082,73 Danno biologico totale € 15.339,09

 

  1. SOGGETTO DI ANNI 65, 2 PUNTI DI INVALIDITA’ PERMANENTE, IVALIDITA’ TEMPORANEA AL 75% DI GIORNI 5, AL 50% DI GIORNI 10 ED AL 25% DI GIORNI 20
Valore fino a Marzo 2025 Valore da Aprile 2025
Danno biologico permanente € 1.510,94 Danno biologico permanente € 1.536,62
Danno biologico temporaneo totale € 759,55 Danno biologico temporaneo totale € 772,48
–        75%

–        50%

–        25%

€ 207,15

€ 276,20

€ 276,20

–        75%

–        50%

–        25%

€ 210,68

€ 280,90

€ 280,90

Danno biologico totale € 2.270,49 Danno biologico totale € 2.635,20

 

  1. SOGGETTO DI ANNI 65, 8 PUNTI DI INVALIDITA’ PERMANENTE, IVALIDITA’ TEMPORANEA AL 75% DI GIORNI 5, AL 50% DI GIORNI 10 ED AL 25% DI GIORNI 20
Valore fino a Marzo 2025

Valore da Aprile 2025

Danno biologico permanente € 11.538,11 Danno biologico permanente € 11.734,21
Danno biologico temporaneo totale € 759,55 Danno biologico temporaneo totale € 772,48
–        75%

–        50%

–        25%

€ 207,15

€ 276,20

€ 276,20

–        75%

–        50%

–        25%

€ 210,68

€ 280,90

€ 280,90

Danno biologico totale € 12.297,66 Danno biologico totale € 12.506,69

 

In conclusione, l’attualizzazione dei valori ha portato ad un aumento – ancorché non significativo – del valore del primo punto percentuale di invalidità e dell’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, con conseguente lieve aumento (all’incirca del 2%) anche dei valori risarcitori complessivi, come evidenziato nelle simulazioni di cui sopra; un aumento che, tuttavia, non sembra in grado di impattare sulle riserve preposte dalle Compagnie.

Ufficio Studi – Studio legale Effeffe&Partners

 

[1] La norma non specifica se i nuovi valori siano applicabili anche ai sinistri verificatisi prima di tale data. Tuttavia, sulla base del principio generale in base al quale, salvo che la legge disponga altrimenti, la liquidazione del danno deve avvenire in base alla regole vigenti al momento della liquidazione, deve ritenersi che i nuovi valori potranno essere applicati retroattivamente.