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L’infezione da Covid-19 come malattia: la giurisprudenza di merito si conforma alle conclusioni della Cassazione

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il caso. – 3. Profili giuridici. – 4. Conclusioni.

  1. Introduzione

Con il presente Report, diamo atto della pronuncia della Corte d’Appello di Brescia, n. 874/2025 del 15.09.2025, ottenuta da questo Studio, con la quale i giudici hanno confermato l’orientamento della Suprema Corte circa la qualificazione giuridica dell’infezione virale da Covid-19, in ambito assicurativo privato, concludendo per la sua riferibilità alla nozione di malattia (e non a quella di infortunio). La decisione riveste un rilievo significativo in quanto è espressione di un progressivo allineamento della giurisprudenza di merito ai principi elaborati dalla Suprema Corte.

  1. Il caso.

La controversia trae origine da una richiesta di indennizzo avanzata dagli eredi di un sacerdote, deceduto, nel marzo del 2020, a seguito di un’infezione da Covid-19. In particolare, la domanda attorea si fondava su una polizza assicurativa del sacerdote, nonché su un contratto di assicurazione contro gli infortuni, entrambi suscettibili di garantire la copertura assicurativa per le sole fattispecie di infortunio a cui consegua la morte, l’invalidità permanente o temporanea dell’infortunato.

In questo senso, la compagnia assicurativa convenuta in giudizio, nel resistere alla domanda, eccepiva che il decesso, causato da una malattia infettiva, non rientrasse nell’ambito dei rischi coperti dalla polizza, atteso che il contratto delimitava, espressamente, la copertura ai soli rischi per infortunio, contrattualmente definiti come “eventi dovuti a causa fortuita violenta ed esterna, che producono lesioni corporali obbiettivamente constatabili”.

In primo grado, il giudice adito accoglieva la domanda attorea, concludendo che l’infezione da Coronavirus dovesse essere equiparata ad un infortunio. Tale decisione veniva, successivamente, gravata dalla Compagnia assicurativa, la quale censurava la sentenza eccependo una scorretta qualificazione dell’infezione da Covid-19.

  1. Profili giuridici.

La Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi sulla questione, riprendendo i più recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione, ha, anzitutto, chiarito che “la differenza tra infortunio e malattia non può risiedere nelle conseguenze. Anche un infortunio, infatti, può provocare una malattia; così come una malattia può provocare un infortunio. Tanto la polizza infortuni quanto la polizza malattia indennizzano un pregiudizio alla salute. Quello che cambia tra l’una e l’altra è la genesi di quel pregiudizio: nell’assicurazione infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale, deve derivare da una “lesione” violentemente provocata ab externo; nell’assicurazione malattia il pregiudizio deve derivare non da un atto violento, né da una lesione dell’integrità psico fisica, ma da una alterazione patologica”. In questo senso la Corte d’Appello ha evidenziato che “posto che le polizze in esame espressamente delimitano il rischio all’infortunio a cui consegua la morte, l’invalidità permanente o temporanea dell’infortunato, ne discende che la malattia dovuta da infezione virale da Covid va esclusa dall’ambito del rischio assicurato nel caso di specie” (cfr. CdA Brescia, sez. II, civ., n. 874 del 2025; Cass., n. 3016 del 2025).

Nemmeno sarebbe rilevante l’equiparazione dell’infezione virale agli infortuni ai fini dell’indennizzabilità INAIL. Difatti, è scorretto ritenere che principi giuridici affermati a determinati fini e in determinate materie, caratterizzate da discipline speciali, siano liberamente esportabili in altri ambiti. In particolare, sottolinea il giudice di secondo grado, con un’affermazione ripresa dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “nell’assicurazione obbligatoria i rischi assicurati sono stabiliti dalla legge, mentre in quella privata sono fissati dalle parti: nella prima è la legge che stabilisce il concetto di infortunio, mentre nella seconda è la volontà delle parti (…). Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro la distinzione tra infortunio e malattia è divenuta dopo il 1988 – come s’è detto – giuridicamente irrilevante: e tanto non perché malattia ed infortunio siano fatti omogenei, ma per la ben diversa ragione che sono concetti equiparati quanto agli effetti per dictum del Giudice delle leggi. Nell’assicurazione privata, invece, quella distinzione è rilevantissima, perché segna il discrimine tra rischi coperti e rischi esclusi” (cfr. CdA Brescia, sez. II, civ., n. 874 del 2025; Cass., n. 3016 del 2025).

Inoltre, la qualificazione dell’infezione da Covid-19 come infortunio, ai fini dell’applicazione di una copertura assicurativa privata, non può sostenersi neanche in forza della normativa emergenziale. In particolare, vero è che l’art. 42, D.L. n. 18 del 2020, stabilisce che l’infezione da coronavirus, contratta in occasione di lavoro, debba certificarsi come infortunio; tuttavia, “Pretendere che, in virtù di questa legge, evidentemente emergenziale e volta a fronteggiare una situazione eccezionale e imprevedibile qual è stata la pandemia da coronavirus dal 2020, l’assicuratore che ha stipulato una polizza contro gli infortuni sia obbligato a pagare l’indennizzo ivi previsto a chi abbia contratto una malattia infettiva di qualunque tipo è affermazione giuridicamente insostenibile” (v. CdA Brescia, sez. II, civ., n. 874 del 2025; Cass., n. 3016 del 2025). In altri termini, una volta che la polizza privata ha definito l’infortunio come “l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali” ne resta esclusa la malattia infettiva, perché mancano entrambi gli elementi della “violenza” e della “lesione”, a nulla rilevando che il legislatore a tutt’altri fini abbia inscritto le conseguenze del contagio tra le garanzie apprestate dall’INAIL.

  1. Conclusioni

L’orientamento in esame, espressione dei principi rinvenibili nella recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass., n. 3016 del 6 febbraio 2025), ha trovato ulteriore conferma in altre pronunce dei giudici di merito. Evidentemente, sta trovando diffusione quell’idea secondo la quale non è condivisibile pretendere che gli assicuratori privati, in virtù di principi a carattere speciale e/o emergenziale, siano tenuti ad indennizzare l’infezione da Covid-19, in quanto estraneo alla copertura assicurativa (cfr. ex multis CdA Brescia, sez. II, civ., n. 874 del 2025; Trib. Torre Annunziata, n. 570/2025). Diversamente, si compierebbe un’applicazione del rapporto contrattuale contraria ai principi di autonomia negoziale, nonché ai criteri codicistici di interpretazione del contratto, che impongono un’interpretazione coerente con l’intenzione comune dei contraenti.

In ultima analisi, non può ammettersi che un evento, espressamente non preso in considerazione delle parti, possa rientrare nel rischio assicurato. Benché meno, tale estensione potrebbe giustificarsi in forza di principi di tipo speciale e/o emergenziale, avente scopi e finalità precisi. In conclusione, le ultime pronunce rese in sede di merito prospettano un’interpretazione dell’infezione da Coronavirus in termini di malattia, mostrando di aderire agli orientamenti della Corte di cassazione, n. 3016 del 6 febbraio 2025. Trattasi, comunque, di contributi estremamente recenti, sicchè lo Studio continuerà a monitorare gli sviluppi della giurisprudenza di merito sul tema.

Ufficio Studi – Studio Legale Effeffe&Partners