

Sommario: 1. Introduzione – 2. La sentenza di primo grado – 3. Il giudizio di appello. – 4. Conclusioni e principio di diritto.
Con il presente Report, diamo atto di una recente sentenza della Corte d’appello di Milano (C. App. Milano, n. 3259 del 2025), con la quale i giudici si sono pronunciati in materia di esercizio dell’azione diretta nei confronti della Compagnia assicuratrice, escludendone l’esperibilità nell’ipotesi in cui l’iniziativa giudiziale sia intrapresa dagli eredi dell’assicurato.
La decisione riveste un rilievo significativo, poiché, pur riguardando un caso di trasporto aereo, si inserisce in un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità civile auto.
Come sopra accennato, il caso di specie muove da un incidente aereo nel quale erano deceduti tutti gli otto passeggeri. In seguito al sinistro, gli eredi di due dei passeggeri, padre e figlio, proponevano azione diretta nei confronti della Compagnia assicuratrice del rappresentante legale della società-vettore, nonché pilota del velivolo schiantatosi, domandando il risarcimento dei danni patiti, anche in considerazione della clausola AVN 14 della polizza, la quale prevedeva che: “gli Assicuratori, su richiesta e indipendentemente dalla responsabilità legale dell’Assicurato, forniranno un indennizzo sulla base delle prestazioni sotto riportate per le lesioni fisiche subite da qualsiasi passeggero a causa di un Incidente, a condizione che l’Incidente che ha causato tali lesioni fisiche sia coperto dalla sezione Responsabilità Civile Passeggeri della Polizza in relazione a tale Infortunio”.
Si costituiva in giudizio la suddetta Compagnia di assicurazione chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree, in quanto l’art. 942 cod. nav. dispone – non diversamente da ciò che accade in tema di RCA – che “il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore per il risarcimento del danno subito”. La suddetta norma (di carattere eccezionale) non avrebbe potuto, quindi, trovare applicazione nel giudizio de quo, poiché l’azione risultava proposta dagli eredi dei defunti e non dai passeggeri stessi, come prevede il testo della disposizione normativa. Peraltro, poiché i passeggeri perivano istantaneamente, non sarebbe stato nemmeno possibile ravvisare alcun pregiudizio formatosi medio tempore nei patrimoni dei defunti e quindi anche trasmissibile agli eredi. Ancora, gli attori non erano nemmeno qualificabili come “beneficiari” di polizza: una categoria del tutto assente all’interno del contratto assicurativo.
Ciò posto, il Tribunale di primo grado, chiamato a pronunciarsi sul contenzioso, proponeva un’interpretazione dell’art. 942 cod. nav. coerente con la lettura dell’art. 141 cod. ass. proposta dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di RC auto[1]. In particolare, così si pronunciava il Giudice nella sentenza di primo grado: “in tema di azione diretta del terzo trasportato, l’art. 141 cod. ass. disciplina un’azione di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti, con la conseguenza che la stessa non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro”.
In ultima analisi, nel caso concreto, il Giudicante concludeva nel senso di ritenere che gli attori avessero proposto esclusivamente domande iure proprio, senza alcuna formulazione di domande iure hereditatis; nemmeno, sempre a dire del Giudice di primo grado, sarebbe stato dedotto e/o provato che i passeggeri defunti avessero subito un danno terminale e/o catastrofale.
Per tutto quanto sopra, l’art. 942 cod. nav. non sarebbe stato applicabile al caso di specie e, quindi, non esisterebbe una norma che consenta agli attori di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del vettore, con conseguente integrale rigetto delle domande proposte.
La suddetta sentenza veniva impugnata dalla parte attrice che ne chiedeva l’integrale riforma, lamentandone, per quanto qui di interesse, l’erroneità nella parte in cui respingeva le domande svolte iure proprio applicando per analogia l’art. 141 cod. ass. Secondo la prospettazione degli appellanti, infatti, nel caso di specie, gli artt. 942, comma 2, cod. nav. e la clausola AVN 14 della polizza avrebbero consentito l’esperibilità dell’azione diretta degli eredi contro l’assicurazione del vettore.
Nondimeno, la Corte di appello di Milano concludeva ritenendo l’appello infondato e, dunque, confermando integralmente la sentenza impugnata. Con riferimento, in particolare, all’art. 942 co. 2 cod. nav., il Giudice di secondo grado ha ribadito che la possibilità di proporre azione diretta nei confronti dell’assicuratore è riconosciuta dalla disposizione de quo esclusivamente al passeggero danneggiato, non anche a terzi non passeggeri.
Prosegue, poi, la Corte evidenziando come tale norma sia effettivamente assonante, per formulazione testuale, perimetro applicativo e ratio, a quella prevista dall’art. 141 cod. ass.; disposizione che, si ribadisce, riconosce al terzo trasportato azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo su cui era a bordo al momento del sinistro. Invero, gli artt. 942 co. 2 cod. nav. e 141 cod. ass. condividono sia l’ambito soggettivo di applicazione sia il perimetro oggettivo di operatività e il meccanismo di tutela rafforzata delineato, prevedendo entrambe le norme la possibilità, per il passeggero/terzo trasportato, di agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice del vettore per far valere eventuali pretese risarcitorie. Conclude, dunque, la Corte, “stante la palese simmetria tra le due norme, il giudice di primo grado ha correttamente richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi in relazione alla portata applicativa dell’art. 141 cod. ass., condividendone gli approdi ermeneutici con riferimento all’analoga fattispecie di cui all’art. 942 co. 2 cod. nav”.
Pertanto, deve ritenersi che i terzi congiunti del trasportato deceduto non possano agire direttamente contro l’assicurazione per far valere i danni patiti iure proprio (nemmeno in forza delle condizioni di polizza), siccome la norma riconosce al solo passeggero la possibilità di promuovere azione diretta nei confronti dell’assicuratore del vettore. La possibilità di azione del terzo risulta, perciò, limitata al far valere iure hereditatis il danno c.d. terminale subito dalle vittime, riconducibile alla sfera giuridica di queste ultime e solo successivamente trasferitosi, quale peculiare forma di credito, in quella degli Eredi.
La pronuncia della Corte d’appello di Milano, n. 3259/2025, così come la precedente sentenza di primo grado, si inseriscono nel solco di un orientamento ormai consolidato, volto a delimitare in termini rigorosi l’ambito di operatività dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del vettore, qualificandola come rimedio di natura eccezionale, predisposto al fine di ampliare la tutela approntata in favore del passeggero/terzo trasportato.
Muovendo da un’interpretazione letterale dell’art. 942, comma 2, cod. nav., la Corte ha, dunque, circoscritto la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione diretta nei confronti dell’Assicurazione al solo passeggero danneggiato, escludendone l’esperibilità in capo ai congiunti del trasportato deceduto che agiscano per il risarcimento dei danni subiti iure proprio.
Tale conclusione trova ulteriore fondamento nella riconosciuta simmetria tra la disposizione in materia di trasporto aereo e l’art. 141 cod. ass., relativamente al settore della RCA, rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che la tutela “rafforzata” ivi prevista non si estende ai danni patiti dai prossimi congiunti della vittima iure proprio.
Resta, invece, ferma la possibilità per gli eredi di far valere, mediante azione diretta, i soli danni maturati nella sfera giuridica del passeggero prima del decesso e trasmessi iure successionis. In difetto di tale presupposto, l’azione diretta non può trovare ingresso, dovendo le pretese risarcitorie essere eventualmente azionate nei confronti del responsabile civile secondo i canoni ordinari della responsabilità civile.
Ufficio Studi – Studio legale Effeffe & Partners
[1] Cfr. Cass. n. 14388 del 2019, anche con richiamo a Cass. n. 3729 del 2019; Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 35318 del 2022.