

Sommario: 1. Introduzione – 2. L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate – 3. Considerazioni critiche sulla prassi dell’Amministrazione Finanziaria – 4. Conclusioni
La transazione, definita dall’art. 1965 del c.c. come “il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”, rappresenta uno strumento fondamentale per la risoluzione alternativa delle controversie. La sua natura di contratto a prestazioni corrispettive, tuttavia, genera non poche problematiche in relazione alla disciplina IVA applicabile agli accordi transattivi.
Sul punto, la questione centrale concerne la qualificazione giuridica delle somme pattuite nell’ambito di tali accordi e, in particolare, se esse costituiscano il corrispettivo di una prestazione di servizi imponibile, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, ovvero abbiano natura risarcitoria e, come tali, siano escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1) del medesimo decreto.
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Nella risposta a interpello n. 178/2019, l’Agenzia delle Entrate aveva inizialmente precisato che l’assoggettamento a IVA della transazione deve essere verificato “caso per caso al fine di individuare, mediante l’analisi degli elementi sottostanti la vicenda negoziale, la specifica volontà delle parti”, soprattutto nelle fattispecie in cui l’accordo transattivo ha efficacia novativa (cfr. anche risposta a interpello n. 387/2019).
Tale interpretazione, tuttavia, è stata oggetto di rivisitazione da parte della successiva prassi dell’Amministrazione finanziaria che, oggi, considera sempre assoggettabili a IVA le somme corrisposte a fronte di un accordo transattivo, a prescindere dalla concreta valutazione della volontà delle parti del negozio giuridico (cfr. risposte a interpello nn. 33/2023, 212/2022, 145/2021, 212/2021, 356/2021).
Da ultimo, con la risposta a interpello n. 904-91/2023, la DRE Lombardia ha precisato che anche i compensi ricevuti “a saldo e stralcio” del credito in sede di transazione dalla curatela fallimentare, quale controvalore della rinuncia al contenzioso per il risarcimento dei danni verso gli amministratori della società debitrice, rientrano nell’ambito di applicazione IVA. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il corrispettivo percepito a fronte della rinuncia dimostrerebbe l’esistenza di uno scambio di prestazioni (sinallagma contrattuale), stante il nesso tra l’obbligo di “non fare” (non agire) e il pagamento da parte degli amministratori.
La tesi dell’Amministrazione finanziaria è stata confermata nel (a oggi isolato) precedente di legittimità n. 23668/2018.
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Nonostante il consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, la corretta qualificazione della disciplina IVA applicabile agli accordi transattivi rimane controversa.
A parere di chi scrive, la rilevanza ai fini IVA della transazione dovrebbe essere oggetto di una valutazione caso per caso che consenta di identificare la specifica volontà delle parti della transazione.
E, infatti, ricondurre sistematicamente e acriticamente la rinuncia ad un’azione legale ad un’obbligazione di non fare imponibile ai fini IVA, come sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria nei citati documenti di prassi, appare una semplificazione eccessiva che non sempre riflette la reale natura economica e giuridica dell’accordo transattivo ma, piuttosto, crea artificiosamente delle prestazioni di servizi al solo scopo di assoggettare a imposizione l’accordo (sul punto cfr. Assonime, Circolare n. 26/2021).
Anche la giurisprudenza di legittimità, sul punto, non è univoca.
In particolare, nella sentenza n. 18764/2014, la Cassazione ha giudicato che sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA – in ragione della soggezione a diversa imposta d’atto (registro) – le obbligazioni assunte nel contesto di un negozio di transazione, laddove esse siano circoscritte alla rinuncia ai contenziosi pendenti e non abbiano per oggetto prestazioni di servizi o cessioni di beni imponibili. Nella citata sentenza, dopo aver richiamato la giurisprudenza comunitaria (cause C-215/94 e C-384/95), la Suprema Corte ha statuito che “la pattuizione di un impegno negativo è ritenuta non imponibile perché l’applicazione dell’imposta in queste ipotesi normalmente si discosta dal paradigma di quella che è concepita come un’imposta generale sul consumo e dal meccanismo del suo funzionamento concreto”. Pertanto, i giudici di legittimità hanno negato che l’obbligazione di non fare pattuita nell’accordo transattivo possa configurare tout court una prestazione di servizi imponibile, poiché l’applicazione dell’imposta, in tali ipotesi, si discosta sia dalla struttura di un’imposta generale sul consumo sia dal meccanismo del suo funzionamento concreto. In altri, termini, ai fini dell’assoggettamento a IVA, non è sufficiente l’assunzione di un’obbligazione verso corrispettivo, ma è necessario che tale obbligazione comporti un consumo (cfr. anche Cass., sent. n. 2732/2022).
I princìpi sopra espressi sono stati confermati nella successiva ordinanza n. 20316/2021, nella quale la Corte di Cassazione – ancorché pronunciando sulla rilevanza delle somme erogate a fronte di una transazione, ai fini delle imposte dirette – ha escluso che queste ultime possano essere ricondotte, in via automatica, all’assunzione di obblighi di fare o non fare, poiché:
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In conclusione, merita di essere riconsiderato l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate che assoggetta sistematicamente (ed automaticamente) ad IVA le somme versate a fronte di un accordo transattivo. Al contrario, si ritiene necessario compiere una valutazione sostanziale che indentifichi e valorizzi la natura delle somme transatte.
Occorre verificare, di volta in volta, se l’obbligo di non coltivare il contenzioso rappresenti l’oggetto principale dell’accordo transattivo e sia autonomamente apprezzabile in termini di consumo, in linea con i) i principi espressi dalla giurisprudenza europea, ii) i precedenti di legittimità sopra citati e iii) la natura stessa dell’IVA. Qualora, invece, la rinuncia all’azione legale costituisca un mero effetto naturale e strumentale della composizione della controversia, e le somme versate siano principalmente riconducibili al ristoro di un danno o alla ridefinizione di rapporti obbligatori preesistenti, l’esclusione da IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972 e l’applicazione dell’imposta di registro appaiono soluzioni più coerenti con la natura intrinseca dell’operazione e con i principi generali dell’IVA.
Diversamente opinando, l’orientamento interpretativo che attribuisce rilevanza fiscale generalizzata ai fini IVA agli atti di transazione:
Avv. Marco Menozzi
Ufficio Studi – Studio Effeffe & Partners
Pubblicato il 29.04.2025