

La travagliata disciplina dell’equo compenso in materia forense (qui il nostro precedente focus) ha vissuto in questi ultimi giorni un nuovo, sorprendente sviluppo, allorquando l’AGCM, con il bollettino n. 14/2025, ha annunciato l’avvio “dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, per accertare l’esistenza di un’intesa in violazione dell’articolo 101 del TFUE”.
Sotto i riflettori dell’Autorità Garante la disciplina dell’equo compenso, così come normata dal riformato art. 25-bis del Codice Deontologico, introdotto con delibera n. 275/2024. Come noto, tale norma prevede che l’avvocato non possa pattuire con il proprio cliente “un compenso che […] non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti”, a pena di sanzioni disciplinari; la norma costituisce la trasposizione in termini deontologici di quanto previsto all’articolo 5, comma 5, della L. n. 49/2023.
La soluzione ivi adottata dal legislatore (e prontamente condivisa dal C.N.F.) si era risolta nell’ancoraggio del concetto di compenso “giusto, equo e proporzionato” ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014: criterio forse passibile di critiche ma meritorio nella misura in cui la voluntas legis era evitare la “corsa al ribasso” dei compensi professionali, ingenerata dalla sussistenza di condizioni di mercato particolarmente sfavorevoli per gli avvocati nei confronti dei c.d. contraenti forti (istituti bancari, assicurativi, grandi imprese e P.A).
L’intervento dell’AGCM pone a rischio l’intera disciplina di cui sopra, avanzando due ordini di osservazioni.
In primo luogo, l’art. 25-bis Cod. Deontologico non avrebbe circoscritto il proprio ambito di applicazione ai soli “grandi clienti”, ritenendo l’Autorità Garante che la scelta lessicale del C.N.F. possa giustificare un’indebita estensione dell’equo compenso a tutti i rapporti professionali. In altri termini, “la valenza generale che il CNF ha impresso alla nuova disposizione deontologica […] risulta dare rilievo disciplinare al fatto stesso di chiedere onorari inferiori a quelli minimi [e] finisce per estendere indebitamente l’ambito di applicazione della L. n. 49/2023, contraddicendo anche il principio di libera determinazione del compenso ancora sancito all’articolo 25, comma 1, del Codice stesso”.
In secondo luogo – e in termini più generali – l’AGCM ritiene che lo stesso concetto di “equo compenso” ancorato ai parametri forensi e presidiato da sanzioni disciplinari possa costituire un’intesa in violazione dell’art. 101 TFUE, determinando una barriera all’ingresso sul mercato italiano non compatibile con il mercato unico europeo.
Come ampiamente prevedibile, la posizione dell’AGCM ha determinato la pronta e ferma reazione degli organi forensi (quantunque, lo si rileva, alla data odierna non risulti una posizione ufficiale del C.N.F.). Le voci critiche sottolineano il carattere pubblico e sociale della funzione forense, estraneo a logiche “mercantili” nonché la circostanza per la quale “non vi è alcuna imposizione collettiva dei prezzi, né una concertazione tra professionisti [bensì] un tentativo ordinamentale di porre un argine alle distorsioni del mercato [per garantire] la qualità della prestazione legale e, con essa, i diritti del cittadino” (cfr. il comunicato dell’Unione delle Camere Civili).
Rinviando al prossimo futuro ogni più ampia riflessione in merito, deve osservarsi come i profili di incompatibilità (reale o presunta) tra ordinamento unionale e normativa sull’equo compenso fossero stati ampiamente segnalati in dottrina. Sul punto, le argomentazioni dell’AGCM risultano anche troppo puntigliose laddove rilevano un potenziale errore di coordinamento tra la L. n. 49/2023 e il Codice Deontologico Forense: nessuno, infatti, dubita che la concreta applicazione della norma in questione sia riferita ai soli rapporti con i grandi clienti, sulla base di un’interpretazione teleologica (e rispettosa della ratio legis), non formalistico-letterale, della norma.
Il profilo di reale interesse, invero, è piuttosto l’interferenza tra art. 25-bis Cod. Deontologico e art. 101 TFUE, nella misura in cui l’istruttoria dell’AGCM dovrà prudentemente valutare se la funzione dell’avvocato – certamente non assimilabile all’attività d’impresa tout court – e le esigenze sottese all’equo compenso possano attrarre la disciplina in questione fuori dall’orbita pan-concorrenziale dell’art. 101 TFUE: e ciò tenendo in debito conto le peculiarità della professione forense in ambito europeo, essendo tutt’oggi vigenti per l’avvocatura delle (comprensibili) restrizioni all’attività giudiziale, in deroga alla libera prestazione dei servizi.
Milano, 18 aprile 2025
Ufficio Studi – Studio legale Effeffe&Partners