

La pronuncia della Corte di giustizia del 30 aprile 2025, nella causa C‑370/24, trae origine da una causa instaurata dinanzi al Tribunale di Lodi, a seguito di un sinistro stradale nel quale parte attrice, invitata a bordo di un’autovettura, ha riportato serie lesioni. Poiché dagli accertamenti era emerso che il veicolo era stato rubato, la vittima agiva nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per il conseguimento dell’indennizzo.
Nel corso del giudizio, il Tribunale di Lodi riscontrava una potenziale incompatibilità fra l’orientamento stabilito dalla Corte di cassazione in tema di onere probatorio e l’art. 13, paragrafo 2, della Direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, sarebbe la vittima del sinistro a dover provare l’ignoranza della provenienza illegale del veicolo di cui trattasi. Alla luce di tale contesto, il giudice di prime cure disponeva il rinvio pregiudiziale.
Investita della questione, la Corte di giustizia ha ricordato che l’obiettivo della direttiva è assicurare tutela alle vittime di incidenti causati da veicoli, indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro è avvenuto. Ciò posto, un orientamento giurisprudenziale che faccia gravare l’onere della prova dell’origine illecita del veicolo che ha causato il sinistro sulla vittima non risulta conforme alla direttiva. Spetta, invece, all’organismo preposto al versamento dell’indennizzo dimostrare che la persona lesa (che di sua spontanea volontà aveva preso posto nel veicolo) sapeva che quest’ultimo era stato rubato.
La Corte di Lussemburgo ha precisato inoltre che è compito del giudice del caso concreto interpretare le disposizioni nazionali conformemente al testo ed alle finalità della direttiva di cui trattasi, eventualmente disapplicando un’interpretazione incompatibile accolta dai giudici italiani. La pronuncia rappresenta un’ulteriore conferma dell’orientamento della Corte volto ad assicurare piena tutela al terzo trasportato vittima di un sinistro stradale.
In conclusione, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:
“L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità,
deve essere interpretato nel senso che:
da un lato, spetta all’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva dimostrare, al fine di liberarsi dal proprio obbligo di risarcimento, che, in caso di incidente stradale, la persona lesa che di sua spontanea volontà aveva preso posto nel veicolo che ha causato il danno sapeva che quest’ultimo era stato rubato e, dall’altro, esso osta a una giurisprudenza nazionale che interpreta la normativa nazionale nel senso che, in una situazione del genere, spetta a tale persona, per poter ottenere il risarcimento del danno subito, dimostrare che non era a conoscenza del fatto che tale veicolo era stato rubato”.
Ufficio Studi – Studio legale Effeffe&Partners