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Covid e polizze infortuni: l’isolata pronuncia del Tribunale di Torino

Con l’interessante, ma – almeno sinora – isolata pronuncia n. 184 del 19/1/2022, il Tribunale di Torino ha ritenuto indennizzabile, nell’ambito di una polizza assicurativa privata contro gli infortuni, il decesso dell’assicurato da Covid-19 e, conseguentemente, ha accolto la domanda di pagamento delle somme assicurate avanzata dagli eredi del titolare della polizza.

A parere del suddetto Giudice, deve ritenersi che, in assenza di specifica esclusione contrattuale, l’infezione da SARS-CoV-2 soddisfi la definizione di infortunio contenuta nelle condizioni generali del contratto d’assicurazione oggetto di causa, in base alla quale – con una formulazione invalsa nella prassi assicurativa – “è considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenza ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea”.

In particolare, sposando pienamente le conclusioni formulate dal consulente tecnico d’ufficio, la sentenza evidenzia che l’infezione da SARS-CoV-2 risulta quale condizione determinata da causa:

fortuita, posto che trattasi di atto assolutamente non volontario e che, anzi, nel caso di specie, il soggetto infettato, anche perché risultato positivo in data 7 marzo 2020 ossia quando l’epidemia si riteneva ancora confinata alla Cina, “si era venuto a trovare in siffatta condizione senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere la più pallida idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l’infezione”;

violenta, in quanto, come rilevato dal CTU, il contatto con il virus, da un lato, non è dilatato nel tempo (i.e. il momento infettante è ben circostanziato, tanto da essere paragonabile al provocarsi di una ferita) e, dall’altro, determina una violenta alterazione dello stato normale dell’organismo e, in particolare, dell’apparato respiratorio, al punto da causare al soggetto interessato gravissime sofferenze e addirittura la morte;

esterna, dal momento che il virus è un organismo estraneo al corpo umano, che nello stesso si inserisce provenendo dall’esterno.

Ciò premesso, nella fattispecie, il contratto di assicurazione non contiene alcuna espressa esclusione dell’indennizzabilità delle infezioni, che fossero virali, batteriche, micotiche o parassitarie, e non risultano documentate preesistenti situazioni cliniche in grado di facilitare nel de cuius l’insorgenza dell’infezione da SARS-CoV-2, così come la sua evoluzione letale.

In ogni caso, continua il Giudice piemontese, secondo una consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, le clausole di polizza volte a delimitare il rischio assicurato, quando sono inserite in condizioni generali contenute in un modulo o formulario predisposto dall’assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall’art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere interpretate in senso sfavorevole all’assicuratore medesimo (così, ex multis, Cass. Civ., 17/1/2008, n. 866).

Da ultimo, il Giudicante rigetta, i rilievi del consulente di parte nominato dalla Compagnia Assicurativa convenuta, provocatoriamente asserendo che quest’ultimo volesse imporre una “bizantina” distinzione tra infortunio e malattia, “quasi che il contrarre una malattia non costituisse un infortunio (la cui stessa etimologia latina – in-fortunium – squaderna il riferimento ad un evento sfortunato, malaugurato), ma semmai, allora … un colpo di buona sorte!”.

Sul punto, il Tribunale di Torino fa proprie non solo le osservazioni del CTU, ma anche le affermazioni del Presidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e chiarisce che l’infezione acutamente contratta e particolarmente virulenta, come quella da Covid-19, non rientra, in termini di polizza, nel concetto di malattia, ma deve considerarsi un infortunio a tutti gli effetti, “dotato delle caratteristiche della accidentalità, della violenza e dell’esteriorità causale”.

In definitiva, dunque, secondo Giudice di merito, la circostanza per cui nel contratto non fosse presente alcuna clausola di esclusione di indennizzo rende tecnicamente indennizzabili anche le infezioni acute virulente che provengano dall’esterno, soddisfacendo esse la definizione di infortunio.

Condivisibile o meno, la pronuncia esaminata rappresenta, allo stato, una voce fuori dal coro: si sono, invece, espressi nel senso di negare l’indennizzabilità della morte da Covid-19 il Tribunale di Pesaro (ordinanza n. 690 del 15/6/2021), il Tribunale di Roma (n. sentenza del 30/1/2022) e il Tribunale di Pescara (sentenza del 22/3/2022).

Pubblicato il 18 maggio 2022