

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La posizione della giurisprudenza di merito e il tema del riparto dell’onere della prova. – 3. Conclusioni.
Il tema della coobbligazione digitale sta comportando l’insorgere di problematiche relative all’attribuzione della paternità del documento sottoscritto tramite l’apposizione di firma digitale.
Accade, infatti, che, ottenuto un decreto ingiuntivo da parte della Compagnia, in sede di opposizione, il coobbligato si difenda disconoscendo la paternità del documento. Si pone, allora, il tema del meccanismo processuale attuabile dalla Compagnia contro la parte che abbia affermato che la propria firma digitale era stata apposta senza il suo consenso e/o a sua insaputa.
Il tema è oggi sempre più attuale – proprio in considerazione del sempre maggiore utilizzo di strumenti di sottoscrizione digitale nel settore cauzioni – ed è stato oggetto di alcune interessanti pronunce di merito che a mio avviso hanno delineato un quadro piuttosto chiaro delle possibilità difensive che la Compagnia può mettere in campo e che si pongono nell’ottica di incentivare l’utilizzo della sottoscrizione digitale.
Il punto di partenza è dato dall’art. 20 co. 1-bis del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), D.lgs. 82/2005, secondo cui: il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile [secondo cui la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso se colui contro cui è prodotta ne riconosce la sottoscrizione (…)] quando vi è apposta una firma digitale”. Il successivo comma 1-ter prevede invece significativamente che “l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.
Partendo da tali disposizioni normative, la giurisprudenza di merito, con differenti pronunce, ha ritenuto che il meccanismo processuale applicabile possa essere quello della querela di falso (che, visto il tenore dell’art. 20 co. 1-bis del CAD sembra la soluzione preferibile, anche in considerazione dell’efficacia erga omnes della decisione) e quello del disconoscimento (art. 214 c.p.c.).
Anzitutto, la giurisprudenza ha dichiarato l’ammissibilità della querela di falso avverso documenti informatici firmati digitalmente, facendo applicazione dell’orientamento consolidato secondo cui: alla parte cui sia riferita una scrittura privata è sempre consentito non solo di disconoscerla, […] ma anche di proporre alternativamente la querela di falso, al fine di negare definitivamente la genuinità del documento” (così Trib. Termini Imerese, 20 gennaio 2021, n. 53 che richiama Cass., 23 luglio 2020. n. 15823 sulla generale esperibilità della querela di falso).
Addirittura, il Tribunale di Napoli Nord, sez. 1, con una pronuncia del 24 gennaio 2019, n. 184 ha ritenuto che la querela di falso fosse l’unico strumento processuale applicabile per contestare la firma digitale e che, in mancanza, debba ritenersi indimostrata la provenienza del documento.
Parzialmente in contrasto con questa posizione risulta, invece, la decisione del Tribunale di Palermo dell’8 febbraio 2024, n. 769 che ha invece ritenuto applicabile la disciplina del disconoscimento ex artt. 214 c.p.c. ss., purché tempestivo (cioè esperito nella prima difesa utile). Nella motivazione della sentenza, tuttavia, il giudice non si è soffermato sulla necessità o meno della controparte di formulare istanza di verificazione, concentrandosi, invece, solamente sulla disamina dell’onere probatorio in capo alla parte che intende disconoscere la firma.
Il Tribunale ha infatti previsto che: “nel caso di contratto sottoscritto con “firma qualificata” non è sufficiente il disconoscimento previsto per le scritture private dall’art. 214 ss c.p.c., dovendosi anche contestare, fornendo adeguato supporto probatorio, la presunta carenza o violazione delle regole tecniche e requisiti previsti per l’identificazione informatica dell’autore della sottoscrizione”. In ultima analisi (contrariamente al meccanismo probatorio previsto dal regime della verificazione della scrittura privata) è onere di colui che intende disconoscere la firma provare che il dispositivo di firma non gli appartiene ovvero che tale dispositivo è stato utilizzato non da lui, e contro la sua volontà.
In conclusione, a prescindere dallo strumento processuale – e questo è l’elemento davvero interessante delle (sinora poche) pronunce di merito che si sono occupate del tema – l’onere probatorio grava sempre sulla parte che contesta la paternità della firma digitale. In ragione della presunzione di cui all’art. 20, co. 1-ter CAD, vi è una vera e propria inversione dell’onere probatorio, sicché, colui che intende disconoscere la propria firma digitale ha l’onere di provare che il dispositivo di firma non gli appartiene ovvero esso è stato utilizzato da altri e/o contro la sua volontà.
Si aggiunga che la giurisprudenza citata richiede uno standard probatorio rigoroso: non bastano contestazioni generiche (del tipo: “non ho mai rilasciato la firma”) senza fornire elementi idonei a dimostrare l’utilizzo abusivo del dispositivo. Sul punto, nemmeno il mero deposito in giudizio della denuncia-querela di smarrimento del dispositivo – strategia difensiva che purtroppo è sempre più popolare – si ritiene possa essere di per sé sufficiente, in quanto, come noto, trattasi di mero documento di parte, inidoneo a superare la presunzione prevista dal CAD (trattandosi, se mai, di un mero indizio). In ultima analisi, il tema è oggi di grande interesse pratico e attualità, sicché lo Studio continuerà a monitorare la giurisprudenza che via via andrà a formarsi sul tema.
Ufficio Studi – Studio Legale Effeffe&Partners