

Nelle ultime settimane, pare che l’Agenzia delle Entrate abbia intensificato l’attività di controllo, notificando a molte imprese inviti al contraddittorio, schemi di atto o avvisi di accertamento che rimettono in discussione la corretta qualificazione fiscale dei contributi a fondo perduto ricevuti in piena emergenza Covid.
Al centro del contendere vi è il riporto delle perdite fiscali maturate negli esercizi in cui tali aiuti sono stati erogati: l’Amministrazione finanziaria, infatti, assume che i contributi percepiti debbano qualificarsi come “proventi esenti” e, in quanto tali, determinino una riduzione della perdita riportabile ai sensi dell’art. 84, comma 1, terzo periodo, del T.U.I.R.
La tesi è giuridicamente infondata.
I contributi straordinari emergenziali non sono fiscalmente “esenti”, bensì “esclusi” dal reddito per espressa volontà del legislatore, come confermato dal tenore letterale dell’art. 10-bis, D.L. n. 137/2020.
Si tratta di una differenza tecnico-giuridica tutt’altro che trascurabile: l’esenzione presuppone l’esistenza di un reddito, poi sottratto a imposizione; l’esclusione, invece, attesta che la somma non è mai entrata nel perimetro del reddito imponibile. E se un componente reddituale non è fiscalmente rilevante, non può logicamente operare alcuna limitazione al riporto delle perdite.
Le conseguenze pratiche sono rilevanti: ove l’Agenzia delle Entrate contesti l’indebita utilizzazione delle perdite in misura eccedente l’importo dei contributi ricevuti, le imprese potrebbero subire recuperi di imposta, interessi e sanzioni, pur in presenza di un comportamento ossequioso delle disposizioni all’epoca vigenti. A ciò si aggiunga che, qualora la tesi erariale venisse estesa ad altri regimi di esclusione (come quelli relativi ai crediti d’imposta, alle esenzioni ambientali o agli incentivi 4.0), potrebbero emergere effetti distorsivi rilevanti, con ricadute significative sulla pianificazione fiscale delle imprese.
La ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria è, dunque, non solo errata tecnicamente, ma incoerente con i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), nonché con il principio di legittimo affidamento del contribuente (art. 10 della L. n. 212/2000).
Riteniamo che l’eventuale pretesa impositiva sia contestabile, in sede amministrativa come in quella giudiziale.
In attesa di un auspicabile intervento chiarificatore (a livello amministrativo o mediante una norma di interpretazione autentica), è consigliabile effettuare un’accurata analisi preventiva al fine di verificare, anzitutto, se siano stati effettivamente percepiti i contributi in esame e, in secondo luogo, se questi presentino profili di rischio suscettibili di contestazione.
Il nostro Studio è a disposizione per affiancare le imprese in una valutazione personalizzata del rischio, offrendo anche supporto strategico e strumenti di tutela a fronte di eventuali attività accertative da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Dipartimento fiscale – Studio Effeffe & Partners
Pubblicato il 20.10.2025