

Indice: 1. Introduzione. – 2. Il danno da chances di sopravvivenza secondo la giurisprudenza maggioritaria. – 3. Conclusioni e punti di attenzione in sede processuale.
Il danno da perdita di chances di sopravvivenza — nei suoi elementi costitutivi, nella distinzione rispetto al c.d. danno da morte e nell’autonomia delle due voci — ha assunto, nella più recente giurisprudenza di legittimità, contorni ormai definiti. Il presente report intende dunque dare conto dell’orientamento maggioritario della Suprema Corte, valutandone le implicazioni sotto il profilo processuale e le possibili eccezioni proponibili in sede contenziosa (qualora ci si trovi a ricoprire la posizione di convenuti).
In primo luogo – riprendendo i passaggi di alcune recenti pronunce di merito e di legittimità – occorre descrivere i contorni del danno da perdita di chance in ambito sanitario, distinguendolo da altre categorie di danno (tra le più recenti, Cass., 05/02/2025, n. 2861; Cass., 30/07/2024, n. 21415; Cass., 11/11/2019, n. 28993; C. App. Milano, 18/06/2025 n. 1787; Trib. Rimini 31/08/2020, n. 525).
La chance (di sopravvivenza) si sostanzia, nell’incertezza di un risultato, la cui “perdita”, ossia l’evento di danno, è predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo, rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato. Tale evento di danno sarà risarcibile a seguito della lesione di una situazione soggettiva rilevante – che pur sempre attiene al “bene salute” – sempre che esso sia stato allegato e (con particolare riguardo al diritto all’autodeterminazione) provato in giudizio nella sua dimensione di apprezzabilità, serietà, consistenza, e non già soltanto in base alla pura e semplice relazione causale tra condotta ed evento, in guisa di danno in re ipsa.
Pertanto, nei casi in cui l’evento di danno sia costituito non da una possibilità – sinonimo di incertezza del risultato sperato – ma dal (mancato) risultato stesso, non si potrà discorrere di chance perduta, bensì di altro e diverso evento di danno; danno che, in ambito sanitario, è generalmente identificato con la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza di un’omissione sul piano causale.
Applicando tali criteri alla responsabilità sanitaria, la Suprema Corte ha evidenziato l’improprio riferimento alla chance in una serie di ipotesi: i) nel caso in cui dalla c.t.u. sia emerso che la condotta (commissiva o più spesso omissiva) colpevolmente tenuta dal sanitario abbia cagionato la morte del paziente, mentre una diversa condotta (diagnosi corretta e tempestiva) ne avrebbe consentito la guarigione: in tal caso l’evento dannoso sarà attribuibile interamente al sanitario, chiamato a rispondere del danno biologico cagionato al paziente e del danno da lesione del rapporto parentale cagionato ai familiari; ii) di chance non può discutersi, inoltre, nell’ipotesi in cui – sempre dalla c.t.u. – sia accertato che la condotta colpevole abbia cagionato non la morte del paziente (che si sarebbe comunque verificata), bensì una significativa riduzione della durata della sua vita ed una peggiore qualità della stessa per tutta la sua minor durata; in tal caso, infatti, il sanitario sarà chiamato a rispondere dell’evento di danno costituito dalla perdita anticipata della vita e dalla sua peggior qualità, senza che tale danno integri una fattispecie di perdita di chance; iii) ancora, non si potrà parlare di chance quando la condotta colpevole del sanitario non abbia avuto alcuna incidenza causale sullo sviluppo della malattia, sulla sua durata e sull’esito finale, rilevando di converso, in peius, sulla sola (e diversa) qualità ed organizzazione della vita del paziente (anche sotto l’aspetto del mancato ricorso a cure palliative): l’evento di danno (e il danno risarcibile) sarà, in tal caso, rappresentato da tale (diversa e peggiore) qualità della vita (intesa altresì nel senso di mancata predisposizione e organizzazione materiale e spirituale del proprio tempo residuo), conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, purché allegato e provato.
La chance viene, invece in rilievo ove la condotta colpevole del sanitario abbia avuto, come conseguenza, un evento di danno incerto: le conclusioni della c.t.u. risultano, cioè, espresse in termini di insanabile incertezza rispetto all’eventualità di maggior durata della vita e di minori sofferenze, ritenute soltanto possibili alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo. L’incertezza del risultato è destinata, quindi, ad incidere non sull’analisi del nesso causale, ma sulla identificazione del danno; peraltro, in tal senso, la chance risulta un diminutivo astratto dell’illecito, inteso come sinonimo di possibilità priva di misura (ma non di contenuto), da risarcirsi equitativamente, e non necessariamente quale frazione eventualmente percentualistica del danno finale.
Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte definisce la chance quale bene giuridico autonomo che partecipa della medesima natura del risultato finale, da cui tuttavia si differenzia per l’ineliminabile dimensione di incertezza che quello non possiede.
In ultima analisi, la Corte di cassazione “esclude la identità sostanziale del petitum nel caso in cui, chiesto il risarcimento per un evento di danno da lesione di un valore/interesse costituzionalmente tutelato (la salute; il rapporto parentale), la domanda muti, in corso di giudizio (e in spregio alle preclusioni di legge) – in istanza risarcitoria da perdita di chance, attesa la ontologica diversità del bene tutelato (i.e. dell’oggetto della lesione)” (cfr. Cass. n. 5641 /2018).
Secondo i principi enunciati della giurisprudenza di legittimità maggioritaria, in ultima analisi, nell’ambito della responsabilità dei medici cui è conseguito il danno del mancato raggiungimento del risultato sperato, se è stato richiesto solo questo danno, non può il giudice esaminare ed eventualmente liquidare il danno da perdita di chance, neppure intendendo questa domanda come un minus rispetto a quella proposta, costituendo, invece, domande diverse, non ricomprese l’una nell’altra (cfr. Cass. n. 4400/2004).
Alla luce di quanto evidenziato nella giurisprudenza maggioritaria, secondo cui la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, la stessa deve essere formulata esplicitamente, e non può ritenersi implicita nella richiesta generica di condanna del convenuto al risarcimento di “tutti i danni” causati dalla morte della vittima (cfr. Cass. n. 21245/2012). Appare dunque necessario, in sede contenziosa, verificare con particolare attenzione — soprattutto quando si riveste la posizione di convenuto — il contenuto delle conclusioni formulate dalla parte attrice.
Ciò vale in particolare nei casi, frequenti nella prassi, in cui negli atti introduttivi non venga proposta un’esplicita domanda di risarcimento della chance di sopravvivenza, pur trattandosi di un profilo di danno che potrebbe emergere nel corso delle operazioni peritali, anche in assenza di una specifica richiesta attorea. In tali situazioni, ferma la necessità di attendere gli ultimi atti difensivi, è comunque opportuno sollevare una specifica eccezione, valorizzando l’orientamento maggioritario sopra richiamato. La questione è di grande interesse e attualità, e lo Studio continuerà a monitorarne l’evoluzione.
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