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Confisca per equivalente nel reato plurisoggettivo e possibili implicazioni penali-tributarie: le SS.UU. abbandonano la solidarietà passiva in favore della ripartizione pro quota delle responsabilità

Con la pronuncia n. 13783/2025, depositata l’8 aprile 2025, le SS.UU. penali si sono (ancora una volta) confrontate con la disciplina della confisca in caso di reato plurisoggettivo con particolare riferimento:

  1. alla legittimità della solidarietà passiva tra i correi nel caso di confisca e alla possibilità, in luogo di tale sistema, di gradare il quantum in via parziaria, nonché, in tale ultimo caso, ai concreti meccanismi applicativi,
  2. alla distinzione tra confisca diretta e per equivalente, specialmente quando l’oggetto dell’ablazione è costituito da somme di denaro. La remissione alle Sezioni Unite era derivata, come noto, dalla formazione di ben tre distinti orientamenti in seno alla Sesta sezione, rispettivamente favorevoli: i) alla ripartizione dell’importo “confiscabile” pro quota di partecipazione al reato, valorizzando il principio di proporzionalità della sanzione; ii) all’indistinta ablazione nei confronti di tutti i compartecipi dell’intero importo; iii) alla ripartizione in parti uguali tra i compartecipi al reato, salvi i casi in cui fosse possibile evincere in maniera chiara le “porzioni di profitto” di ciascuno.

Con riferimento al primo aspetto, le SS.UU. propendono con forza per il primo orientamento superando, nei temini di seguito esposti, il criterio della solidarietà passiva tra concorrenti.

La Suprema Corte ha difatti statuito che in caso di compartecipazione ad un fatto-reato da cui discenda la confisca del prezzo o profitto del reato, quest’ultima deve essere disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito a fronte dell’illecito.

Le Sezioni Unite argomentano invero che la confisca – a prescindere dalla sua qualificazione formale come diretta o per equivalente – è comunque soggetta al principio di proporzionalità, che impone di considerare l’incidenza della misura sul diritto di proprietà, alla luce dei criteri di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto. E, proprio a tale proposito, la Cassazione ha chiarito che l’applicazione automatica e rigida delle sanzioni può costituire un indice di sproporzione, richiamando il principio di proporzionalità tra pena e colpevolezza del reo.

Sul punto, la Corte è ferma nel rappresentare che dalla sussistenza di un concorso nel reato ex art. 110 c.p. non discende in via automatica “la fissità della risposta punitiva e, soprattutto, non consente a taluno dei correi di farsi carico della pena da infliggere all’altro compartecipe” (capo 27.2).

Il nodo è cruciale: la misura della confisca (e del sequestro che ordinariamente la precede) diviene espressione della quota di responsabilità riconosciuta in capo al correo non in quanto compartecipe, ma limitatamente al contributo da questi effettivamente apportato alla condotta ed all’utilità illecita derivatane.

Di conseguenza, il tema della quantificazione del profitto illecito conseguito da ciascun concorrente diviene un elemento centrale del processo e, in particolare, oggetto di prova nel contraddittorio tra le parti. L’accertamento deve essere compiuto caso per caso e in concreto, prescindendo da presunzioni generalizzate. In via residuale, potrà infine farsi ricorso al criterio della ripartizione paritaria del profitto complessivamente accertato unicamente laddove non sia possibile individuare la quota di arricchimento riferibile al singolo concorrente.

Il secondo aspetto di rilievo riguarda la distinzione tra confisca diretta e per equivalente, soprattutto in relazione alle somme di denaro.

Sul punto, la Suprema Corte statuisce che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere tale qualifica dalla mera natura fungibile del denaro. In assenza di tale nesso causale, la confisca dovrà essere qualificata per equivalente. Questo principio ridimensiona in concreto la nozione di confisca diretta di denaro, superando l’orientamento giurisprudenziale che – valorizzando la fungibilità del bene e la sua automatica confusione nel patrimonio del reo – tendeva a qualificare come diretta la confisca di somme corrispondenti al profitto illecito, anche in assenza di una precisa prova della loro provenienza (cfr. Cass. SS.UU., n. 29951/2004).

Si sottolinea che tale precisazione potrebbe avere importanti ripercussioni nelle contestazioni di reati tributari, in relazione ai quali spesso l’accertamento avviene a distanza di tempo dal fatto, rendendo complessa la prova del nesso di causalità tra la liquidità aziendale e l’evasione contestata. In tali fattispecie, dunque, si potrebbe fare più frequentemente ricorso alla confisca per equivalente, in luogo di quella diretta.

Nella sentenza in commento, le Sezioni Unite, inoltre, precisano che i medesimi principi in materia di proporzionalità e accertamento individuale del profitto si applicano anche in sede di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. L’obbligo motivazionale del giudice dovrà essere modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti, garantendo che la misura cautelare non incida sui diritti in misura maggiore rispetto al provvedimento definitivo.

In conclusione, la sentenza n. 13783/2025 delle Sezioni Unite penali introduce un cambio di paradigma significativo in materia di confisca nel contesto del concorso di persone nel reato. L’abbandono del principio di solidarietà passiva e la centralità del principio di proporzionalità, unitamente alla rigorosa definizione dei presupposti della confisca diretta di denaro, impongono un maggiore onere probatorio in capo all’accusa per dimostrare il concreto arricchimento di ciascun concorrente e il nesso di derivazione causale tra il reato e le somme oggetto di ablazione. Tale pronuncia, in linea con le evoluzioni normative e giurisprudenziali europee in tema di tutela dei diritti fondamentali, mira a garantire una maggiore individualizzazione della responsabilità patrimoniale nel contesto dei reati plurisoggettivi.

Al contempo – ed è tema che andrà esplorato soprattutto nei gradi di merito – non può ignorarsi come la pronuncia in commento sia basata sul presupposto, quantomeno ottimistico, che l’attività degli inquirenti prima e dell’Autorità Giudicante poi sia precisa e rigorosa nella ricostruzione, fin dai primordi d’indagine, delle responsabilità di ciascuno dei correi. In caso contrario, soprattutto in settori in cui lo iato temporale tra fatto-reato e riposta sanzionatoria è particolarmente dilatato (quale il penale tributario), è fin d’ora elevato il rischio che la solidarietà passiva, uscita dalla porta principale, faccia di nuovo capolino dalla finestra, fornendo un facile (ed iniquo) appiglio interpretativo per evitare lunghi, rigorosi accertamenti sul contributo causale di ciascun compartecipe.

Avv. Marco Menozzi – Studio Effeffe & Partners

Avv. Roberto Saglimbeni – Studio Effeffe & Partners

Pubblicato il 10.04.2025