

La sentenza n. 3231/2025 della Corte di Cassazione riforma la sentenza n. 2262/2022 della Corte d’Appello di Milano
La Cassazione italiana è tornata ad esprimersi sulla inammissibilità dell’azione di mero accertamento sull’autenticità di un’opera d’arte, seppur accertata come autentica, e sui limiti all’obbligo di catalogazione da parte di enti privati (Cassazione civile, sez. I, 9 febbraio 2025, n. 3231, in riforma della sentenza n. 2262/2022 della Corte d’Appello di Milano).
La Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che – rivoluzionando il tradizionale orientamento – aveva ritenuto che una tela dell’artista Lucio Fontana accertata come autentica benché compromessa da un incidente, facesse comunque parte del corpus di opere dell’artista e, come tale, la Fondazione Lucio Fontana – impegnata nella conservazione e valorizzazione dell’attività dell’artista – avesse l’obbligo di pubblicarla in catalogo «se del caso in apposita sezione dedicata a quelle opere la cui paternità ha costituito oggetto di valutazione in sede giurisdizionale». Secondo la sentenza cassata, l’obbligo di inserimento dell’opera nel catalogo rispondeva all’interesse della collettività e non costituiva violazione della libertà di espressione, restando la Fondazione libera di esprimere le sue contrarie valutazioni in proposito.
Con la recente sentenza, invece, la Corte di Cassazione, partendo dal generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile è tutela di diritti, onde i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati, ha confermato che non è ammissibile l’azione di mero accertamento rivolta ad ottenere la pronuncia di autenticità dell’opera d’arte al fine di rimuovere un’incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità intrinseca della cosa oggetto del diritto di proprietà, ed ha ribadito che il titolare del diritto morale d’autore non può avere alcun obbligo di pronunciarsi sull’autenticità di un’opera: “Il rilascio del parere sull’autenticità dell’opera da parte di soggetto privato, e la relativa pubblicazione su un catalogo … rientra nella libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 della Costituzione”. Ha quindi espresso il principio di diritto secondo cui “Non può essere ordinato al soggetto privato – nella specie, un Ente morale impegnato nella conservazione e valorizzazione dell’attività di un artista – di inserire l’opera d’arte nel catalogo delle opere attribuite ad un autore, sia pure in una sezione separata e dando atto del difforme parere dell’ente che cura l’archivio, trattandosi di espressione di un giudizio critico incoercibile e non essendo configurabile, in difetto di specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione o catalogazione o di rettifica”.
Si segnala in ogni caso che, nella parte finale della motivazione, la Cassazione ha osservato che “è difficile configurare l’«interesse della collettività» quale bene costituzionalmente tutelato che prevalga sul diritto alla manifestazione del pensiero, di cui indubbiamente è titolare la Fondazione, ente morale privato, non munita di nessun potere pubblicistico di attestazione o certificazione di qualsivoglia qualità o valore riguardo a beni artistici lato sensu”, ma ciò detto, non ha ravvisato, nel nostro ordinamento, alcun principio in virtù del quale un ente privato sia obbligato a pubblicare, su un proprio catalogo di opere d’arte di un determinato autore, un provvedimento giudiziario in tema di accertamento dell’autenticità di un’opera d’arte attribuita al medesimo autore al quale è dedicato lo stesso catalogo.