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Covid-19: per la Cassazione è malattia e non infortunio

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il caso. – 3. I motivi di ricorso in Cassazione. – 4. La decisione della Corte di cassazione. – 5. Conclusioni.

  1. Introduzione

Con un’importante sentenza ottenuta da questo Studio Legale, la n. 3016 del 6 febbraio 2025, la Corte di cassazione ha preso posizione sulla questione – ampiamente controversa nella giurisprudenza di merito – circa la riconducibilità del Coronavirus nell’ambito dell’infortunio ovvero della malattia.

La sentenza è di grande rilievo, in quanto fornisce un criterio interpretativo solido circa la qualificazione giuridica dell’infezione virale da Covid-19 in ambito assicurativo privato, concludendo per la sua non assimilabilità alla nozione di infortunio, sulla base di un’analisi approfondita e ben argomentata della normativa di riferimento.

  1. Il caso

La controversia trae origine da una richiesta di indennizzo avanzata dagli eredi di un medico di medicina generale, deceduto a seguito di infezione da Covid-19. La domanda attorea si fondava su una polizza assicurativa stipulata dall’ente previdenziale di categoria (EMPAM) con una Compagnia privata e a beneficio dei medici di medicina generale ai sensi dell’art. 1891 c.c., al fine di garantire il rischio di invalidità e morte derivante da infortunio. La compagnia assicurativa convenuta in giudizio, nel resistere alla domanda, eccepiva che il decesso causato da una malattia infettiva non rientrasse nell’ambito dei rischi coperti dalla polizza, atteso che il contratto escludeva espressamente la copertura per morte a seguito di malattia, limitando l’indennizzo agli “infortuni”, contrattualmente definiti come eventi derivanti da “cause violente ed esterne”.

In primo grado, il giudice adito accoglieva la domanda, ritenendo che l’infezione da Coronavirus potesse essere equiparata ad un infortunio sulla base della normativa emergenziale vigente al momento del decesso e in applicazione del principio di interpretazione della polizza in senso favorevole all’assicurato, come previsto dal contratto.

La Corte d’appello, invece, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda, affermando che la polizza non prevedesse copertura per decessi derivanti da malattia infettiva e che il rischio contrattualmente garantito fosse circoscritto a eventi traumatici riconducibili alla definizione classica di infortunio, mentre il contagio causato da un virus non costituiva una “causa violenta. Aggiungeva, infine, che la clausola del contratto che includeva tra gli infortuni “le conseguenze delle infezioni nonché degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, esclusa comunque la malaria” andasse interpretata nel senso che fosse coperto dalla polizza solo il rischio di infezione provocata da morso di animali o punture di insetti e che, pertanto, la stessa non fosse analogicamente estensibile alle altre tipologie di infezioni. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione.

  1. I motivi di ricorso in Cassazione

I ricorrenti articolavano distinti motivi di impugnazione. In particolare, con un primo motivo di impugnazione, asserivano la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali (artt. 1362 ss. c.c.), per l’omessa considerazione della clausola che imponeva di interpretare il contratto in senso favorevole all’assicurato e per l’errata attribuzione al termine “infortunio” del significato comune anziché di quello giuridico, ritenendo che la definizione normativa di infortunio comprendesse anche le infezioni virali.

Con il secondo motivo, i ricorrenti sostenevano l’errata individuazione del rischio assicurato, per avere la Corte territoriale escluso la copertura per infezioni virali sul presupposto che la polizza coprisse solo quelle derivanti da morsi o punture di animali, senza adeguata motivazione e in contrasto con la ratio del contratto.

I ricorrenti censuravano altresì la violazione dell’art. 42, d.l. 18/2020, per avere la Corte d’appello ignorato il principio per cui il contagio da Covid-19 in occasione di lavoro era equiparato a un infortunio ai fini della tutela assicurativa obbligatoria, con conseguente obbligo di estensione della copertura anche nell’ambito assicurativo privato. Censuravano infine l’erronea qualificazione della natura del contratto assicurativo, per avere la Corte d’appello qualificato il rapporto come rientrante nell’assicurazione privata contro gli infortuni anziché nell’ambito delle assicurazioni sociali, richiamando la disciplina previdenziale e contrattuale collettiva applicabile alla categoria professionale dell’assicurato.

  1. La decisione della Corte

La Suprema Corte, con una motivazione completa e ben argomentata ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati o inammissibili tutti i motivi di impugnazione.

In particolare, sul primo motivo, la Corte ha rilevato che l’interpretazione della polizza fornita dal giudice di merito non fosse censurabile in sede di legittimità, in quanto non illogica né contraria alle regole ermeneutiche. Inoltre, l’esclusione della malattia infettiva dall’ambito dell’infortunio era coerente con la volontà contrattuale, considerato che la polizza prevedeva una netta distinzione tra i due rischi.

In particolare, la Corte ha ritenuto infondata la censura con cui i ricorrenti sostenevano che in tema di assicurazione (privata) contro gli infortuni una infezione virale “rientri pacificamente tra le cause violente sin dagli anni Ottanta del secolo scorso”. Sul punto, la Corte ha chiarito un elemento spesso richiamato dalla giurisprudenza di merito a sostegno della riconducibilità del Covid-19 all’infortunio. La Suprema Corte ha infatti affermato che: “(…) va ricordato che l’affermazione della giurisprudenza lavoristica secondo cui, quando si tratti di stabilire se il lavoratore abbia subito un infortunio indennizzabile dall’Inail, “causa violenta di infortunio sul lavoro è anche l’azione di fattori microbici o virali”, risale ad un’epoca nella quale il lavoratore che avesse contratto una malattia professionale poteva pretendere l’indennizzo da parte dell’Inail solo se la malattia fosse compresa nell’elenco annesso al d.p.r. 30.6.1965 n. 1124. Pertanto, per oltre vent’anni, dal 1965 al 1988, una malattia infettiva non contemplata dalla legge non poteva dar diritto ad alcun indennizzo da parte dell’assicuratore sociale. Fu in quell’epoca che si affermò in via pretoria l’equiparazione tra infezione ed infortunio in ambito giuslavoristico, all’evidente scopo di apprestare tutela al lavoratore ed evitare sospetti di illegittimità costituzionale del sistema allora vigente. Ma da quando la Corte costituzionale dichiarò illegittimo l’art. 38, comma 2, d.p.r. 1124/65, nella parte in cui non prevedeva che l’assicurazione contro le malattie professionali fosse obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al testo unico (Corte cost., 18-02-1988, n. 179), qualunque malattia infettiva contratta in occasione di lavoro è divenuta indennizzabile da parte dell’Inail; e ciò ha reso giuridicamente irrilevante la distinzione tra malattia ed infortunio nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro”.

In ultima analisi, la Corte ha escluso che alla luce della giurisprudenza giuslavoristica in tema di assicurazioni sociali, anche un contratto di assicurazione privata debba interpretarsi nel senso che una infezione vada sussunta nel novero degli infortuni. Per di più, nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro la distinzione tra infortunio e malattia è divenuta dopo il 1988 giuridicamente irrilevante e tanto non perché malattia ed infortunio siano fatti omogenei, ma per la ben diversa ragione che sono concetti equiparati quanto agli effetti per dictum del Giudice delle leggi. Nell’assicurazione privata, invece, quella distinzione è rilevantissima, perché segna il discrimine tra rischi coperti e rischi esclusi

Ancora, in un altro passaggio della sentenza, la Corte ha confermato la correttezza dell’interpretazione della Corte d’appello della clausola contrattuale sull’inclusione espressa di specifiche infezioni (quelle causate da morsi di animali), secondo il principio inclusio unius, exclusio alterius. In ultima analisi, ha evidenziato come da tale clausola non possa di certo derivare la copertura dell’infezione virale non espressamente richiamata dal contratto.

Accogliendo l’interpretazione offerta da questo Studio legale, la Corte ha inoltre escluso che la disciplina emergenziale dettata dall’art. 42 d.l. 18/2020 potesse incidere sull’interpretazione del contratto di assicurazione. La normativa in questione, infatti, presenta una finalità di tutela dei lavoratori nell’ambito dell’assicurazione sociale obbligatoria e non può essere automaticamente trasposta nel diritto delle assicurazioni private. Peraltro, l’art. 42 d.l. 18/20 non è una norma sui contratti, non conforma il contenuto dei contratti e non impone obblighi contenutistici o interpretativi alle parti del contratto.

Da ultimo, la Corte ha evidenziato come i contratti debbano essere interpretati secondo l’intenzione comune dei contraenti (art. 1362 c.c.) e tale principio impedisce di ritenere che un evento mai preso in considerazione dalle parti al momento della stipula (la malattia infettiva e, tanto meno, la stessa infezione pandemica, del tutto priva di precedenti a memoria d’uomo) possa rientrare nel rischio assicurato a causa di una norma successiva, che non si occupa delle polizze private contro gli infortuni.

  1. Conclusioni

In conclusione, la decisione della Corte di Cassazione si esprime in modo chiaro e definitivo, qualificando il contagio da Covid-19 come malattia e non come infortunio. Tale pronuncia assume un valore dirimente, rappresentando un significativo precedente che pone fine alle incertezze interpretative e sancisce un principio giurisprudenziale univoco nell’ambito delle polizze assicurative contro gli infortuni.

Ufficio Studi – Studio Legale Effeffe & Partners

CASSAZIONE Sentenza Oscurata