La sentenza n. 32402/2019 della prima sezione civile della Corte di Cassazione, affronta il problema dell’applicabilità al contratto autonomo di garanzia delle disposizioni di carattere generale, contenute nell’art. 1310 c.c., relative alla prescrizione delle obbligazioni solidali, nonché delle disposizioni di carattere speciale, dettate dall’art. 1957, comma 4, c.c., per il contratto di fideiussione, escludendo la possibilità di estendere al contratto autonomo di garanzia sia la citata disciplina di carattere generale, che la citata disciplina di carattere speciale.
La Corte di Cassazione affronta la questione partendo dall’analisi del carattere distintivo delle obbligazioni solidali e rileva che, dal combinato disposto degli artt. 1292 e 1294 c.c., ciò che contraddistingue detta tipologia di obbligazione non è necessariamente la “eadem causa obligandi”, cioè l’unicità della fonte dell’obbligazione, ma, piuttosto, la “eadem res debita”, cioè l’identità della prestazione (tutti i debitori devono essere obbligati per la medesima prestazione la quale, quindi, deve avere per tutti i debitori il medesimo contenuto).
Detta identità di contenuto, come chiarito in sentenza, deve essere valutata non su base meramente quantitativa ma su base qualitativa, andando ad indagare l’intrinseco contenuto (non in prospettiva naturalistica) delle prestazioni, il quale deve avere come fine la soddisfazione dei medesimi interessi.
Chiarita la porta del concetto di identità, la Corte di Cassazione ritiene che nel contratto autonomo di garanzia, stante la natura indennitaria della relativa obbligazione, non vi può essere omogeneità con la prestazione del debitore principale (nonostante in alcune ipotesi entrambe le obbligazioni abbiano ad oggetto una somma di denaro) e, di conseguenza, non vi può essere solidarietà tra le due obbligazioni.
Infatti, l’obbligo del garante non è quello di adempiere la medesima prestazione dell’obbligato principale, ma quella di tenere indenne il creditore dall’eventuale inadempimento (o non corretto adempimento) dell’obbligazione assunta dal debitore principale.
Del pari, come evidenziato in sentenza, la prestazione del contratto di autonomo di garanzia risulta diversa anche dalla prestazione oggetto del contratto di fideiussione.
La fideiussione, infatti, come le obbligazioni solidali, tutela l’interesse all’esatto adempimento della prestazione garantita, e, di conseguenza, vi è perfetta coincidenza tra l’obbligo assunto dal fideiussore e quello primario di prestazione.
Rebus sic stantibus, non risulta applicabile al contratto autonomo di garanzia nemmeno la disciplina speciale della prescrizione in materia di fideiussione contenuta nell’art. 1957, comma 4, c.c.
Alla luce delle riportate argomentazioni la Corte di Cassazione formula il seguente principio di diritto: “al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime sull’opponibilità delle eccezioni previsto dall’art. 1297 c.c., né la disciplina della prescrizione, quale stabilita in materia di fideiussione dall’art. 1957, comma 4, c.c. e dall’art. 1310 c.c., per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l’atto con il quale, come nel caso di specie, il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo”.
Pubblicato il 16 dicembre 2019