

Con la risposta a interpello n. 130 del 13 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla gestione dei crediti d’imposta derivanti da spese per interventi edilizi agevolati tramite Superbonus ai sensi dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, per i quali sia stata esercitata l’opzione di cessione del credito prevista dall’art. 121 del medesimo Decreto.
Nel caso esaminato, un contribuente aveva sostenuto nel 2022 spese per interventi agevolabili e aveva optato per la cessione del relativo credito d’imposta – ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. b), del citato Decreto – in favore di un istituto di credito. Alla data della risposta, tuttavia, i crediti risultavano ancora nello stato di “attesa di accettazione” da parte del cessionario.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, finché i crediti d’imposta permangono in tale stato, l’originario beneficiario non può in alcun modo fruirne, neppure in sede dichiarazione dei redditi. E, infatti, la disponibilità del credito resta sospesa fino al momento in cui il cessionario proceda al rifiuto formale. Solo allora i crediti tornano nella disponibilità del cedente.
A tale proposito, l’Agenzia – ribadendo le conclusioni a cui era pervenuta nella precedente Circolare n. 33/E del 2022 – ha precisato che il rapporto tra cedente e cessionario ha natura esclusivamente privatistica. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria non può intervenire né accettando o rifiutando i crediti in luogo del cessionario, né annullando unilateralmente le comunicazioni di opzione presentate ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020.
Una volta che il cessionario abbia rifiutato formalmente i crediti, il contribuente cedente, in quanto originario beneficiario della detrazione, potrà procedere alla fruizione dei crediti mediante la presentazione di dichiarazioni integrative relative ai Modelli Redditi 2023 e 2024, per recuperare le prime due rate annuali di detrazione previste per le spese sostenute nel 2022 (ripartite, originariamente, in quattro quote annuali di pari importo).
Infine, l’Agenzia ha concluso che la scelta di ripartire in dieci anni, anziché in quattro, le spese sostenute nel 2022 ai fini del superbonus doveva essere esercitata esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, così come espressamente disposto dall’art. 119, comma 8-quinquies, del citato Decreto. Tale opzione non può in alcun modo essere esercitata successivamente mediante dichiarazione integrativa.
Avv. Marco Menozzi – Studio Effeffe & Partners
Pubblicato il 15.05.2025