Il 15 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in pubblica consultazione fino al 20 maggio 2026, la bozza della prima parte di Circolare dedicata ai profili fiscali del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, c.d. CCII).
Il documento di prassi, che affronta i profili di rilievo della Composizione Negoziata della Crisi (CNC), del Concordato Semplificato e del Piano di Ristrutturazione soggetto a omologazione, fornisce indicazioni operative di estremo rilievo.
Poiché il testo è ancora in fase di bozza, i chiarimenti ivi contenuti sono suscettibili di integrazioni a seguito delle osservazioni degli operatori; tuttavia, essi tracciano già ora una chiara linea interpretativa dell’Amministrazione Finanziaria.
Di seguito si evidenziano gli aspetti di maggiore interesse pratico, con particolare riguardo alla disciplina della Composizione Negoziata.
- Falcidiabilità dell’IVA nell’accordo transattivo. La bozza conferma che l’accordo transattivo stipulato all’interno della CNC (art. 23, comma 2-bis, CCII) può prevedere il pagamento parziale (falcidia) dell’IVA e dei relativi accessori. In conformità ai principi unionali fissati dalla Corte di Giustizia UE, l’Amministrazione subordina tale facoltà all’attestazione di un professionista indipendente, che deve certificare che il trattamento proposto non sia deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
- Competenza territoriale e perimetro dei debiti oggetto della procedura. Colmando un vuoto normativo, la bozza di Circolare – in applicazione analogica dell’art. 63 del CCII – chiarisce che la competenza si radica presso l’Ufficio del preesistente ultimo domicilio fiscale del contribuente. Inoltre, rientrano nell’accordo transattivo i debiti maturati sino alla data di presentazione della proposta stessa.
- Tempistiche di presentazione della proposta. Il documento raccomanda la presentazione dell’istanza transattiva con “congruo anticipo” rispetto alla scadenza del termine delle trattative (ordinariamente di 180 giorni). Una presentazione a ridosso della scadenza, secondo l’Amministrazione, sarebbe lesiva dei principi di correttezza e buona fede, poiché priverebbe l’Ufficio del tempo necessario a condurre un’adeguata istruttoria.
- Incompatibilità dei ruoli professionali. Ai fini dell’attestazione di convenienza per l’Erario, la bozza di Circolare precisa che il professionista indipendente non può identificarsi con il soggetto incaricato della revisione legale, così da assicurare il pieno rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza.
- Necessità del piano di risanamento. Ancorché esso non sia un allegato espressamente previsto dall’art. 23, comma 2-bis, del CCII, la predisposizione di un piano di risanamento (e auspicabilmente di una sua attestazione di fattibilità) risulta di fatto indispensabile nell’interlocuzione con il Fisco. Esso costituisce, infatti, l’elemento essenziale per consentire all’Ufficio di valutare in via prognostica la capacità del debitore di adempiere agli obblighi derivanti dall’accordo. Le motivazioni di un eventuale rigetto della proposta di transazione dovranno in ogni caso basarsi su reali circostanze di fatto (es. non attendibilità dei dati, assenza di prospettive di risanamento).
- Misure protettive e poteri di accertamento dell’Ufficio. La pubblicazione dell’istanza di misure protettive impedisce le azioni esecutive e cautelari, ma non inibisce l’ordinaria attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria. L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione, pertanto, mantengono il potere di notificare atti impositivi e cartelle, nonché di iscrivere a ruolo i tributi, in quanto attività meramente propedeutiche alla corretta e completa quantificazione del debito erariale in vista delle trattative.
- Misure premiali su istanza di parte. La riduzione di sanzioni e interessi ex 25-bis CCII, pur prevista ex lege, richiede in concreto un’iniziativa del contribuente. La bozza di Circolare chiarisce infatti che occorre un’espressa istanza di quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate, per evitare che quest’ultima ometta di applicare tempestivamente i benefici.
Sarà nostra cura fornire tempestivi aggiornamenti non appena l’Agenzia delle Entrate provvederà alla pubblicazione della versione definitiva del documento di prassi, all’esito dell’attuale fase di pubblica consultazione.
Dipartimento fiscale – Studio Effeffe & Partners
Pubblicato il 17.4.2026