

Con la sentenza n. 1094/2025, il TAR Puglia ha confermato l’esclusione automatica da una gara d’appalto per violazioni fiscali definitivamente accertate, rigettando la tesi secondo cui l’istanza di rateizzazione renderebbe applicabile la soglia più elevata prevista per le violazioni non definitive.
Il Giudice di merito ha statuito che la rateizzazione non incide sulla qualificazione del debito come definitivamente accertato: l’atto impositivo non impugnato nei termini, infatti, assume carattere definitivo e, dunque, determina l’esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 94, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023.
La disposizione richiamata prevede che “è […] escluso [dalla partecipazione alla procedura di appalto, N.d.R.] l’operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali”, specificando che tali violazioni sono quelle indicate nell’Allegato II.10, ossia quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione di importo superiore a € 5.000,00.
Al contrario, l’art. 95, comma 2, del medesimo decreto dispone l’esclusione non automatica dalla procedura di gara, rimessa alla valutazione della stazione appaltante, solo per le violazioni non definitivamente accertate di importo minimo pari a € 35.000,00.
La pronuncia – che trova conferma in precedenti arresti giurisprudenziali (cfr. TAR Puglia, sent. 788/2025; Cons. Stato, sent. n. 7378/2024) – è coerente:
Ulteriore elemento di rilievo è il rigetto, da parte del Giudice di merito, della doglianza relativa all’escussione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione: sul punto, il TAR ha giudicato che essa costituisce una conseguenza automatica dell’esclusione per difetto dei requisiti di partecipazione, e non una misura discrezionale né una sanzione autonoma.
A tale proposito, rileviamo che l’automatismo statuito dal TAR Puglia non sembra tenere conto della sentenza della Corte di Giustizia resa nelle cause riunite C-403/23 e C-404/23, poi richiamata anche dal Consiglio di Stato (V sez.) nella sentenza n. 2257 del 19 marzo 2025, ottenuta dal nostro Studio.
Secondo tali pronunce, infatti, l’escussione della garanzia provvisoria non può operare automaticamente, ma richiede una valutazione in concreto fondata sui principi di proporzionalità, trasparenza e colpa effettiva. L’Amministrazione, pertanto, può procedere all’incameramento solo previo accertamento motivato della sussistenza di un comportamento colpevole o gravemente negligente e valutazione della congruità della misura rispetto al pregiudizio arrecato.
Dunque – contrariamente a quanto statuito nella pronuncia in commento – l’incameramento della cauzione provvisoria deve seguire criteri non automatici, ma proporzionati e motivati, coerenti con i principi costituzionali ed euro-unitari di buon andamento della pubblica amministrazione.
Da ultimo, sul piano dell’esclusione automatica per debiti fiscali definitivi, la sentenza offre un monito chiaro agli operatori economici: l’accesso alle gare pubbliche impone l’adozione tempestiva di ogni iniziativa utile a contestare eventuali pretese erariali, al fine di impedirne la cristallizzazione.
La sola presentazione di un’istanza di rateizzazione, se il debito è ormai definitivo, si rivela infatti inidonea a scongiurare l’automatismo dell’esclusione dalle gare di appalto.
Dipartimento fiscale – Studio Effeffe & Partners
Pubblicato il 17.10.2025