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EMERGENZA COVID-19 NOVITÀ LEGISLATIVE E PROFILI DI INDAGINE PER L’ASSUNZIONE DEL RISCHIO NEL RAMO CAUZIONI AGGIORNATO AL 4.5.2020

INDICE:
1) PREMESSA
2) LA NUOVA NORMATIVA ADOTTATA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE NEL PERIODO EMERGENZIALE
3) SUGGERIMENTI OPERATIVI PER UNA BEST PRACTICE ASSUNTIVA ALLA DATA DEL 4.5.2020

1) PREMESSA.
L’emergenza Covid-19 costituisce un vero e proprio fattore di rischio in grado di alterare il mercato delle cauzioni assicurative e, con esso, tutta la stabilità delle imprese e degli affidamenti pubblici.
I premi contabilizzati del ramo cauzione nel 2019 sono stati pari a 586,4 milioni di Euro, in aumento (+8,6%) rispetto all’anno 2018¹ . La maggior parte dei premi contabilizzati (il 67,2%) del ramo cauzione è concentrato in due tipologie di rischio principali: gli “appalti” (in prevalenza cauzioni a garanzia dei contratti per appalti pubblici) e “assimilate agli appalti” (principalmente polizze per concessioni edilizie) che insieme hanno raccolto circa 381,8 milioni di Euro (343,0 nel 2018).
Altro settore strategico per il ramo cauzioni è l’assunzione del rischio per il “rimborso di imposte” (prestate a favore dell’Amministrazione Finanziaria per l’eventuale restituzione delle somme risultate indebitamente erogate a seguito di avviso di rettifica da parte delle Autorità competenti relative alle dichiarazioni fiscali), che costituisce un altro importante sostegno per le imprese. Basti pensare che, nel 2019, le imprese assicuratrici hanno raccolto con tali polizze il 4,4% dei premi contabilizzati nell’anno (erano il 4% nel 2018), pari a 25,3 milioni di Euro, in aumento del 20,2% rispetto all’anno precedente.
Da questi dati possiamo affermare che la cauzione assicurativa costituisce un tassello fondamentale nell’economia del Paese, rappresentando la forma di garanzia che alimenta il funzionamento degli appalti pubblici, del rimborso d’imposte, nonché dei contributi pubblici, delle forniture, delle locazioni, essendo funzionale a garantire al beneficiario le obbligazioni assunte dal contraente per inadempimento dei propri obblighi assunti.
L’emergenza Covid-19, rispetto alle imprese assicuratrici operanti sul ramo cauzioni, incide su due profili differenti.
Da un primo lato, l’epidemia in corso grava in modo considerevole sulla solvibilità e sulla liquidità delle imprese, che costituiscono i primi due dati che consentono di valutare l’affidamento della contraente e di comprendere, per la Compagnia assicuratrice, quale rischio assumere in questa fase; dall’altro lato, l’emergenza Covid-19 incide sulle probabili escussioni delle polizze già rilasciate, visti i ritardi e le inadempienze che si registreranno, principalmente negli appalti e nelle polizze assimilate agli appalti, a causa dell’inattività delle imprese.
L’importanza e la delicatezza della questione è tale che, tra le soluzioni da adottare al fine di contrastare l’emergenza e garantire la presenza degli assicuratori nel mercato, è stato ipotizzato di estendere, anche al ramo cauzioni, la costituzione di un Fondo di riassicurazione statale inizialmente pensato per il ramo credito ed attualmente ancora al vaglio degli operatori.
Tutto ciò, tenendo tra l’altro conto che, come segnalato dalla Banca d’Italia² , “Una parte delle perdite subite dalle imprese non sarà recuperabile e non tutti i debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi per far fronte alla crisi saranno immediatamente ripagati al termine dell’emergenza sanitaria. Ne risentiranno la leva finanziaria delle imprese, la loro vulnerabilità e, in ultima analisi, la loro capacità di intraprendere gli investimenti necessari per accelerare la ripresa economica”.
Questo documento, dunque, vuole essere uno strumento per cercare, per quanto possibile, di offrire un piccolo contributo alle imprese assicurative sul primo degli aspetti considerati, cioè quello dell’assunzione del rischio, per consentire, in questa fase emergenziale, di continuare ad operare consapevolmente e con serenità sul mercato.

2) LA NUOVA NORMATIVA ADOTTATA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE NEL PERIODO EMERGENZIALE.
Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020 (convertito, con modifiche, nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata sulla in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 110 del 29 aprile 2020), ha introdotto, com’è noto, una prima serie di disposizioni urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti delle imprese.
In particolare, si segnalano le seguenti disposizioni:
-Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga), che concede alle Regioni ed alle Province autonome la possibilità di riconoscere ai datori di lavoro, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell’orario (in costanza di rapporto di lavoro), trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane;
– Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole, e medie imprese colpite dall’epidemia COVID – 19), che prevede una moratoria per specifiche categorie di finanziamento (linee di credito, prestiti non rateali e prestiti rateali) della quale possono beneficiare, facendone richiesta³ alla banca o all’intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medio imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto), classificate come esposizioni creditizie “deteriorate” in forza della disciplina applicabile agli intermediari creditizi;
– Art. 92 (Disposizioni in materi di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone), che, al comma 3, dispone il differimento di trenta giorni – senza applicazione di interessi – del pagamento dei diritti doganali, in scadenza tra la data del 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020 ed effettuati facendo ricorso al beneficio del cd. “conto di debito”, di cui agli artt. 78 e 79 del Dpr n. 43/1973 (TULD);
– Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società), che, al comma 1, in deroga a quanto disposto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478 bis del codice civile, consente a tutte le società di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Ulteriori misure volte a garantire liquidità alle imprese sono state adottate con il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (cd. “D.l. Liquidità”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 94 dell’8 aprile 2020.
In particolare, si segnalano le seguenti disposizioni aventi la menzionata finalità:
– Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese), il quale prevede che SACE S.p.a, in virtù dell’esperienza maturata con banche ed intermediari finanziari per il rilascio di garanzie sul rischio creditizio delle aziende e dei rischi sistemici, conceda garanzie, in via temporanea fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma rilasciati alle imprese italiane.
Il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.a., in conformità a quanto disposto dalla Commissione Europea con la Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, è subordinato alla sussistenza, tra le altre, delle seguenti condizioni: i) la durata della garanzia non deve eccedere i 6 anni; ii) l’impresa non deve rientrare, alla data del 31 dicembre 2019, tra le “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014; iii) un valore massimo per l’importo del prestito assistito da garanzia, pari al maggiore valore tra il 25% del fatturato annuo dell’impresa ed il doppio dei costi annuali del personale. Inoltre, sono individuate tre distinte percentuali di copertura del prestito da parte della garanzia, pari al 90%, all’80% ed al 70% del finanziamento, calcolati sulla base del numero di dipendenti ed il valore del fatturato, al fine di trovare un equilibrio tra importo massimo del finanziamento e percentuale di copertura di quest’ultimo.
– Art. 5 (Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 132 gennaio 2019, n. 14), che rinvia al 1° settembre 2021 la data di entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza d’insolvenza.
– Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale), il quale, in caso di perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi sociali chiusi al 31 dicembre 2020, sospende l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il fenomeno della riduzione e della perdita del capitale sociale nelle s.p.a. e nelle s.r.l. (rispettivamente gli artt. 2446, commi 2 e 3, e 2447 c.c., e gli artt. 2482 bis, commi 4, 5 e 6, e 2482 ter, c.c.), nonché la collegata disposizione che in caso di perdita/riduzione del capitale impone la liquidazione delle predette società (art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. per le s.p.a ed art. 2545 duodecies, c.c. per le s.r.l.).
– Art. 7 (Disposizioni temporanee su principi di redazione del bilancio), il quale, al fine di neutralizzare gli effetti distorsivi dell’attuale situazione economica causati dall’epidemia COVID – 19, conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consente alle imprese nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (la medesima disposizione si applica anche al bilancio chiuso entro il 23 febbraio 2020), di effettuare la valutazione delle relative voci nella prospettiva della continuazione dell’attività (ex art. 2423 bis, comma 1, n. 1, c.c.) se la stessa risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020­ 4.
– Art. 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione), che, al comma 1, dispone la proroga di sei mesi dei termini per l’adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021.
Nei procedimenti per l’omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, in forza del successivo comma 2, è consentito al debitore di presentare (fino alla data fissata per l’omologa) una nuova proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione redatto tenendo conto delle peggiorate condizioni economiche imputabili allo scoppio della crisi epidemica da COVID – 19.
– Art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza), dispone l’improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento (art. 15 L.F.), per la liquidazione coatta amministrativa (art. 195 L.F.) e per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (art. 3 D. Lgs. n. 270/1999), depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020.
– Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI), che al fine di rafforzare ulteriormente le misure di sostegno all’accesso al credito delle piccole e medie imprese e delle persone fisiche esercenti arti e professioni la cui attività è stata colpita dall’emergenza COVID – 19, modifica ed abroga l’art. 49 del D.L. “Cura Italia” e prevede per i finanziamenti concessi ai predetti soggetti fino al 30 dicembre 2020 la copertura del Fondo centrale di garanzia per le PMI.
In generale, la norma in commento contiene le seguenti previsioni:
i) gratuità della garanzia;
ii) importo massimo garantito per impresa pari a 5 milioni di euro;
iii) possibilità di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese;
iv) allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficiano della sospensione del pagamento delle rate accordata dalla banca finanziatrice;
v) eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo;
vi) possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi ad imprese operanti nel settore turistico – alberghiero;
vii) innalzamento della garanzia su portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall’emergenza da COVID – 19;
viii) accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino ad 25.000,00 euro concessi a piccole imprese ed a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività è stata colpita dall’emergenza da COVID – 19.
– Art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi), il quale dispone per i soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni 5 la sospensione, per i mesi di maggio e giugno 2020, dei termini per i versamenti delle ritenute alla fonte, dell’iva, nonché per i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

3) SUGGERIMENTI OPERATIVI PER UNA BEST PRACTICE ASSUNTIVA ALLA DATA DEL 4.5.2020.
Entrando operativamente nel merito, si espongono di seguito le nostre proposte e considerazioni, con un approccio sintetico per una pronta consultazione, sull’assunzione del rischio nel ramo cauzioni.
Si tratta di considerazioni svolte sulla base delle informazioni raccolte da alcuni operatori del settore e dall’esame della legislazione emessa nel corso della fase emergenziale, con lo scopo di rappresentare fedelmente al garante lo stato economico-finanziario e di liquidità dell’impresa, che chiede l’emissione di polizza fideiussoria ovvero la concessione o il rinnovo del fido cauzioni nel periodo emergenziale.
Scopo della raccolta di informazioni è quello di consentire al garante una scelta consapevole di assunzione del rischio.
Ferma la necessità di adeguamento alla peculiarità delle singole vertenze, occorrerà altresì rimodulare le presenti indicazioni sulla base delle modifiche legislative che probabilmente interverranno nonché sulla base delle differenti prassi adottate dalle varie imprese nell’assunzione del rischio.
Il suggerimento operativo più efficace, già adottato da un operatore del settore, è quello di far compilare all’impresa un questionario, nella forma di autodichiarazione 6, contenente le informazioni che, d’ora in avanti, andranno a esporsi.
A) VERIFICA PRELIMINARE DEL CODICE ATECO.
Il codice ATECO identifica l’attività economica dell’impresa.
La legislazione emergenziale prende in considerazione tale codice per disciplinare quali imprese possono, in questa fase di emergenza sanitaria, esercitare l’attività e quali no.
Sarà dunque possibile verificare l’operatività in concreto delle imprese verificando che il codice, a cui è associata l’attività economica svolta, sia ricompreso tra quelle consentite.
In sostituzione del codice ATECO, potrebbe essere acquisita l’apposita autorizzazione rilasciata dal Prefetto del luogo ove è ubicata la sede legale o l’unità locale.
B) VERIFICA DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL’IMPRESA NEL BILANCIO PRECEDENTE.
Occorre tenere in considerazione, innanzitutto, il fatto che l’emergenza Coronavirus abbia riscritto il calendario relativo all’approvazione dei bilanci, concedendo due mesi in più alle società per le convocazioni e l’approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2019.
Con l’art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, è stata infatti prevista la possibilità di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Pertanto i bilanci relativi all’esercizio 2019 potranno essere approvati entro il 29 Luglio 2020, data ultima per la seconda convocazione. Fino a quella data, dunque, faranno fede i bilanci relativi all’esercizio sociale 2018 già depositato alla Camera di Commercio.
Nelle informazioni commerciali CRIBIS, che contengono il rating dell’impresa e lo scoring, utili per valutare l’affidabilità creditizia, due sono i dati che suggeriamo di acquisire dai bilanci per valutare lo stato dell’impresa ante Covid-19: i ricavi lordi, che costituiscono la voce del fatturato, e l’utile, che rappresenta il ricavo al netto dei costi.
C) VERIFICA DELLA SITUAZIONE EONOMICA E FINANZIARIA DELL’IMPRESA ALLA DATA DELLA RICHIESTA.
Al fine di accertare la reale situazione economica e patrimoniale dell’impresa, ed in modo particolare la liquidità della quale la stessa dispone per far fronte ai propri debiti, è opportuno acquisire, innanzitutto, l’informazione sull’accesso dell’impresa ad una delle misure di favore previste dalla legislazione emergenziale.
Al riguardo, sarà utile verificare preliminarmente se l’impresa:
i) ha rilasciato la dichiarazione ex art. 47 del D.p.r. n. 445/2000 in cui dichiara di aver subito, come conseguenza diretta dell’epidemia da COVID – 19, carenze di liquidità in via temporanea;
ii) ha in essere con gli intermediari creditizi, esposizioni debitorie classificate come “deteriorate” in forza della disciplina applica ai predetti intermediari;
iii) ha fatto richiesta (ex art. 56 del D.L. “Cura Italia”) per avere la sospensione, fino al 30 settembre 2020, dei rientri per le aperture di credito a revoca e per i prestiti concordati a fronte di anticipi su fatture, e/o dei pagamenti della rate relative a mutui ed altri finanziamenti rateali.
Occorre poi accertare che l’impresa non abbia:
i) fatto richiesta per finanziamenti garantiti da SACE S.p.a. (ex art. 1 del D.L. “Liquidità”),
ii) fatto richiesta per finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia PMI (ex art. 13 del D.L. “Liquidità”).
Inoltre, considerato che la richiamata normativa sospende la disciplina codicistica in materia di riduzione del capitale per perdita e l’obbligo di messa in liquidazione della società (ex art. 6 del D.L. “Liquidità”), che stante il rinvio dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (ex art. 5 del D.L. “Liquidità”) non troverà applicazione fino al 1° settembre 2021 la procedura di “Allerta”, che sono di fatto congelate tutte le procedure fallimentari (ex artt. 9 e 10 del D.L. “Liquidità”), si ritiene opportuno acquisire maggiori informazioni sull’effettivo “stato di salute” dell’impresa.
A tal fine, sarebbe utile verificare:
i) l’ammontare dei ricavi e degli utili registrati dall’impresa nell’esercizio contabile relativo all’anno 2019;
ii) l’ammontare dei debiti scaduti e dell’attivo circolante, con specifica indicazione dell’attivo circolante, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o approvato;
iii) se l’impresa è in regola con i versamenti tributari e contributivi;
iv) se l’impresa ha fatto richiesta di sospensione del versamento degli oneri tributari e contributivi (ex art. 18 D.L. “Liquidità”);
v) se l’impresa ha fatto ricorso alla Cassa Integrazione in Deroga ex art. 22 del D.L. “Cura Italia”;
vi) se, successivamente alla chiusura del bilancio relativo all’esercizio 2019, sono intervenuti fatti di rilievo tali da non consentire la prospettiva di continuità dell’attività secondo quanto disposto dall’art. 2423 bis, comma 1, c.c.;
vii) se l’impresa ha subito una riduzione del capitale tale da dover dare corso alle procedure di cui artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482 bis, commi 4, 5 e 6, e 2482 ter del c.c.;
viii) se l’impresa soddisfa i presupposti per la messa in liquidazione, per l’ammissione alle procedure concorsuali, per la procedura di sovraindebitamento o per gli accordi di ristrutturazione;
ix) se, alla data del 31 dicembre 2019, l’impresa ha debiti scaduti da oltre 90 giorni pari o superiori ad una certa percentuale (ad es. il 33%) del fatturato risultante dal bilancio d’esercizio 2019.
Infine, nel caso delle polizze c.d. “doganali”, si consiglia di verificare se l’impresa ha beneficiato della sospensione, ex art. 92, comma 3 del D.L. “Cura Italia”, del p Dati ANIA, Trends Cauzione – Dati al 31 Dicembre 2019agamento dei diritti doganali annotati sul conto di debito, in scaduti tra la data del 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020.

¹Dati ANIA, Trends Cauzione – Dati al 31 Dicembre 2019

²Cfr: “Bankitalia: «Oltre alle garanzie risorse dirette per le imprese»”, il Sole24Ore del 28 aprile 2020. Indetto articolo, tra l’altro, vengono riportate le dichiarazioni del capo del Servizio Struttura Economica della Banca d’Italia – Fabrizio Balassone – in occasione del suo intervento in audizione alla Camera sul D.L. “Liquidità”, secondo il quale: “Data la gravità della crisi e l’incertezza sui tempi e sulla rapidità della ripresa dell’attività economica, la probabilità di una futura escussione di tali garanzie sarà verosimilmente molto più elevata che in condizioni normali. Gli oneri per le finanze pubbliche, seppure distribuiti su più esercizi potranno essere significativi”.

³La richiesta deve essere corredata della dichiarazione con la quale l’impresa autocertifica, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epdimia da COVID – 19 (cfr.: art. 56, comma 3, D.L. n. 18/2020).

4“Il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente” (art. 7, comma 1, ultimo periodo).

5 Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, la sospensione è concessa a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.
Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, la sospensione è concessa a condizione che gli stessi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

6 Contenente la dichiarazione: “consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445”.

Pubblicato il 5 maggio 2020