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Gestione sinistri e trattamento IVA: la Cassazione statuisce l’esenzione nel ramo assistenza

Le sentenze della Cassazione n. 31012 e 31014 del 26 novembre 2025 rappresentano un deciso cambio di rotta nell’ambito del trattamento IVA applicabile all’attività di gestione sinistri svolta nel Ramo 18 (assistenza) da parte delle imprese assicurative. La Corte ha, infatti, riconosciuto che tale attività rientra pienamente nel ciclo assicurativo e, come tale, beneficia dell’esenzione dall’IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 2) del D.P.R. n. 633/1972.

Le pronunce intervengono su una prassi accertativa consolidata dell’Agenzia delle Entrate, confermata nella risoluzione n. 63/E del 2020, secondo la quale i corrispettivi percepiti per la gestione dei sinistri (i cc.dd. “costi diretti interni”, o “Cadi”) dovrebbero essere assoggettati ad IVA, trattandosi di prestazioni autonome e distinte rispetto all’attività assicurativa propriamente detta. Tale posizione è stata giustificata, tra l’altro, richiamando la sia la nota giurisprudenza comunitaria (cfr. sent. “Aspiro”, causa C-40/15) sia quella nazionale in tema di coassicurazione.

Nelle decisioni in commento, tuttavia, la Suprema Corte ricostruisce l’intera fattispecie sistematicamente, qualificando la gestione sinistri da parte del riassicuratore come attività assicurativa indissociabile dal contratto di riassicurazione e, dunque, attratta nel perimetro dell’esenzione IVA.

La Corte stabilisce che quando il riassicuratore gestisce direttamente il sinistro, l’attività non è separabile dalla copertura del rischio, beneficiando così dell’esenzione IVA. E, infatti, “Si tratta di un’operazione unica, in particolare, quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso” (capo terzo della parte motiva delle sentenze).

Per le compagnie che, sino a oggi, avevano adottato in via prudenziale un regime di imponibilità IVA sui Cadi, le sentenze della Cassazione riaprono ora alla possibilità di revisione del comportamento fiscale adottato.

Lo Studio si rende disponibile ad affiancare gli operatori del settore sia nella valutazione della situazione specifica sia nella predisposizione di apposte istanze di rimborso dell’IVA versata in eccesso in relazione alle operazioni descritte, tenuto conto anche della definitività del mutato orientamento giurisprudenziale.

Dipartimento fiscale – Studio Effeffe & Partners

Pubblicato il 5.12.2025