

Sommario: 1. Il rinvio pregiudiziale e la rimessione della questione alle Sezioni Unite. – 2. I quesiti sottoposti alla Suprema Corte. 2.1. La nullità parziale nelle fideiussioni omnibus su modello ABI, oltre i periodo 2002-2005. – 2.2. L’estensione della nullità parziale anche alla fideiussioni specifiche – 2.3. Decadenza ex art. 1957 c.c.: necessaria l’azione giudiziaria o sufficiente l’istanza stragiudiziale? – 3. Note conclusive e monitoraggio.
Con provvedimento dell’11 Novembre 2025, il Primo Presidente della Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Siracusa sulla questione – ancora oggetto di contrasto giurisprudenziale – della nullità della fideiussione conforme al modello ABI, ma rilasciata al di fuori del periodo 2002-2005, riproduttiva delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga dell’art. 1957 c.c.
Con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale, il Tribunale di Siracusa ha articolato su tre livelli il quesito sottoposto al vaglio della Suprema Corte, così come di seguito argomentato.
In relazione al primo punto, il Tribunale di Siracusa ha chiesto alla Corte di chiarire se: “una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al difuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l’accertamento della predetta Banca d’Italia; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza o di deroga all’art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza”.
Il tema si inserisce nel solco di un contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della stessa Suprema Corte, laddove, da una parte, alcune pronunce hanno ritenuto che, ove la fideiussione riproduttiva del modello ABI risalga ad un periodo successivo al 2005, la sua nullità non possa fondarsi sulla sola corrispondenza tra le clausole contenute nel testo della fideiussione e quelle dello schema dell’ABI (così, Cass., Sez. I, n. 1170/2025, Cass., Sez. I, n. 30383/2024 e in linea con Cass., Sez. Un., n. 41994/2021); dall’altra parte, tuttavia, altre pronunce si sono espresse in senso opposto (Cass., Sez. III, 20648/2024, Cass., Sez. III, n. 27243/2024).
In relazione al secondo punto, il Tribunale di Siracusa ha chiesto alla Suprema Corte di chiarire se: “Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus; in caso di risposta affermativa, se tale nullità possa ritenersi dimostrata con la semplice evidenziazione della riproduzione, nella singola fideiussione, delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. inserite nello schema predisposto dall’A.B.I. e censurato da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005 o se, diversamente, debba essere provato in altro modo il nesso funzionale tra la singola fideiussione e l’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’autorità di vigilanza”.
Il contrasto muove da una contrapposizione sussistente all’interno della Corte di cassazione. In particolare, secondo la posizione dominante, affermatasi tra il 2024 e il 2025, il provvedimento della Banca d’Italia sarebbe riferito solamente alle fideiussioni omnibus (così, Cass. Civ. Sez. I, n. 30383/2024, Cass. Civ., Sez. I n. 1170/2025, Cass. Civ. Sez. I n. 8669/2025, Cass. Civ. Sez. I, n. 21841/2024, Cass. Civ., Sez. III, n. 657/2025, Cass. Civ. Sez. III, n. 660/2025); altre pronunce sono tuttavia pervenute a conclusioni di segno opposto, all’uopo evidenziando le conseguente della stessa sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unite che, nel confermare la pronuncia di merito, ha determinato la nullità di due fideiussioni, di cui una specifica (Cass., Sez. III, n. 27243/2024, Trib. Roma, n. 3746/2016).
Da ultimo, Il Tribunale di Siracusa ha chiesto alla Suprema Corte di precisare: “Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale”.
Il contrasto muove, anche in questo caso, dalla presenza di due orientamenti contrastanti all’interno della Corte di cassazione: l’uno nel senso che la richiesta stragiudiziale sia sufficiente ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. (Cass., Sez. III, 5179/2025); l’altro, opposto, secondo cui la decadenza sarebbe scongiurata solo a seguito di avvio di un’azione giudiziale (Cass., Sez III, n. 20648/2024).
Come evidenziato nell’introduzione, le tre questioni di cui sopra sono state rimesse alle Sezioni Unite che, pertanto, saranno chiamate ad esprimersi nei prossimi mesi. Stante la rilevanza dei profili trattati, lo Studio terrà monitorato l’esito del rinvio, sicché seguiranno ulteriori aggiornamenti.
Ufficio Studi Studio Legale Effeffe & Partners