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La nuova disciplina deontologica in materia di equo compenso

Il CNF “fa quadrato” sull’obbligo tariffario, nonostante l’orientamento della CGUE

Sommario: 1. Il nuovo art. 25-bis del Codice Deontologico Forense – 2. I doveri dell’Avvocato e le sanzioni disciplinari – 3. L’Osservatorio Nazionale sull’Equo Compenso: un anno dopo, quale ruolo? – 4. Conclusioni.

1) Il nuovo art. 25-bis del Codice Deontologico Forense: tra attuazione della normativa e risposte alla Corte di Giustizia

Con l’introduzione del nuovo art. 25-bis del Codice Deontologico Forense il sistema italiano “fa quadrato” intorno all’equo compenso, introdotto nell’ordinamento interno con la L. n. 49/2023. Il disposto deontologico, in G.U. il 3 maggio u.s., cristallizza e rafforza le posizioni del CNF a difesa della predetta normativa, sulla cui adeguatezza al contesto comunitario si erano sollevate di recente alcune – invero non numerose – voci critiche.[1]Come si ricorderà, a gennaio 2024, due sentenze gemelle della CGUE[2] avevano dato una prima scossa al sistema dell’equo compenso, stabilendo che la determinazione di un tariffario forense inderogabile costituirebbe una restrizione della concorrenza per oggetto e, pertanto, si porrebbe in violazione dell’art. 101 §1 TFUE. A parere della Corte di Lussemburgo, dunque, la norma di diritto interno disciplinante il “compenso minimo inderogabile” dovrebbe essere disapplicata, al pari di qualsivoglia altra norma incompatibile con il diritto dell’Unione.

Con la scelta di imporre doveri deontologici ad ulteriore presidio dell’equo compenso, il regolatore forense ha deciso di allinearsi in toto con la scelta del legislatore, cristallizzata nella predetta rigida L. 49/2023, pur non mancando, come si vedrà, di una certa dose di realismo applicativo nella scelta delle sanzioni. Quanto emerge è una situazione di potenziale conflittualità con la giurisprudenza europea, in attesa di vedere se la CGUE proseguirà nel suo atteggiamento di chiusura o se le due pronunce saranno destinate a rimanere isolate.

2) I doveri dell’Avvocato e le sanzioni disciplinari

La nuova disciplina deontologica accentua il ruolo di responsabilità dell’avvocato nella strutturazione dell’accordo con il cliente, gravando in primo luogo sul professionista l’obbligo di non pattuire un compenso che non sia “equo” e che non sia “determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti” (art. 25-bis).

Tali due condizioni operano in maniera concorrente: il limite minimo della prestazione professionale, dunque, è da rapportarsi non solo “alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale” ma altresì, più prosaicamente, alla disciplina di cui al D.M. n. 55/2014.

Ad ulteriore tutela dell’effettiva applicazione della normativa, il legislatore si spinge a regolamentare financo i casi in cui “la convenzione, il  contratto,  o  qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica  la  normativa in  materia  di  equo  compenso  siano   predisposti   esclusivamente dall’avvocato”; in simi casistiche, il professionista ha “l’obbligo di  avvertire,  per  iscritto,  il cliente  che  il  compenso  per  la  prestazione  professionale  deve rispettare in ogni  caso,  pena  la  nullità  della  pattuizione,  i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia”.

La finalità di tale disposizione appare chiara: espandendo l’area di operatività dell’equo compenso anche ai casi in cui sia l’avvocato (almeno dal punto di vista formale) a predisporre l’accordo, il legislatore ha desiderato prevenire la creazione di zone grigie: l’obbligo di una tariffazione “equa” nei termini di legge si applica a tutti i rapporti tra il professionista e un contraente forte (essenzialmente, Banche e Compagnie Assicurative) ex art. 2 L. 49/2023.

A fronte di un simile approccio omnicomprensivo, appare a prima vista singolare la blanda previsione sanzionatoria, dato che l’ultimo comma dell’art. 25-bis del Codice Deontologico Forense prevede la “censura” o “l’avvertimento” del professionista che abbia pattuito un corrispettivo non rispettoso delle nuove previsioni sull’equo compenso.

La scelta delle due sanzioni deontologiche minori (consistenti, in ultima analisi, in meri richiami formali) è stata argomentata dal CNF con la necessità di bilanciare la precettività della norma con l’esigenza di non gravare ulteriormente su un professionista già soggetto a un contraente in posizione dominante: “il professionista che accetta un compenso iniquo è già in qualche modo vittima di un cliente “forte” e non andrebbe ulteriormente vessato da obblighi o sanzioni […] l’argomento del rilievo disciplinare ben può essere utilizzato dall’avvocato nelle trattative con i clienti “forti” […]”.[3]

Al di là di simili prospettazioni, la scelta delle sanzioni più lievi risulta altresì motivata dall’impossibilità di porre il professionista sotto la minaccia della sospensione (o della radiazione) dall’albo, in un contesto di che (fermi i rilievi in materia di compatibilità tra la disciplina in commento e il libero mercato dei servizi a livello europeo, sui quali infra) necessiterà di non poco tempo per adattarsi al nuovo regime. La “minaccia” di sanzioni disciplinari poco impattanti si pone, pertanto, a garanzia dell’avvocato, che potrà, al più, rischiare l’applicazione di un provvedimento non incidente sulla validità del suo titolo professionale. Si tratta, invero, di una prospettazione connaturata da estremo realismo: se l’equo compenso non dovesse diffondersi, il CNF si assicura quantomeno di non colpire i propri iscritti con pene eccessivamente severe (e, contestualmente, di non esporsi a contestazioni e ricorsi).

3) L’Osservatorio Nazionale sull’Equo Compenso: un anno dopo, quale ruolo?

L’introduzione dell’obbligo deontologico a carico dei professionisti forensi impone doverose riflessioni sulla complessiva tenuta del sistema di controllo dettato dal legislatore in materia di equo compenso.

Infatti, l’art. 10 della L. 49/2023 disponeva che “Al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso”, composto da un rappresentante per ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini Professionali, da esponenti di associazioni professionali non costituite in ordini ex L. 4/2013, da un rappresentante del Ministero del Lavoro e presieduto dal Ministro della Giustizia (“o da un suo delegato”).

Come già si evince dalla composizione, a tale Osservatorio erano attribuite essenzialmente funzioni consultive, così sintetizzabili:

  1. esprimere pareri e formulare proposte in merito a modifiche normative in materia di equo compenso;
  2. segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso.

Ebbene, ad oltre un anno dall’entrata in vigore della predetta legge, l’effettiva costituzione dello stesso Osservatorio è stata sancita con Decreto del Ministero della Giustizia n. 6/2024, che ha dettato la composizione dell’Ente sulla base delle indicazioni dei nominativi ricevuti dagli Ordini professionali e delle associazioni di categoria.

In attesa di poterne valutare l’operato – verosimilmente, non prima del 2025, stante la brevità dell’esercizio corrente – non si possono non nutrire dubbi sulla capacità dell’Osservatorio di fornire un reale contributo al fervente dibattito, a livello nazionale ed europeo, sull’equo compenso. E, invero, la scelta di aggregare in un unico organismo i rappresentanti di tutti gli Ordini e le associazioni di categoria – in luogo, ad esempio, di demandare a ciascun Consiglio professionale la vigilanza sul tema – costituisce una scelta che rischia di disperdere le (ridotte) risorse dell’Ente (ai cui componenti “non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento”) su troppi fronti diversi e non necessariamente convergenti tra di loro.

In tale ottica, la scelta del CNF di introdurre una norma deontologica ad hoc per la professione forense, in totale autonomia e senza alcun coinvolgimento dell’Osservatorio, depone già per il superamento di fatto di un simile Ente, i cui orientamenti (laddove mai pervenissero) non potranno che costituire la sintesi delle posizioni dei singoli stakeholders più che gli atti di indirizzo (pareri e proposte) invero previsti dalla norma istitutrice.

5) Conclusioni

L’introduzione dell’art. 25-bis del Codice Deontologico Forense amplia il divario esistente tra l’orientamento dell’Unione, improntato alla piena tutela della concorrenza, e la scelta “protezionistica” (invero, non solo italiana) di prevedere minimi inderogabili a tutela (reale o presunta) dei professionisti.

Tanto premesso, appare altresì chiaro come, nell’ottica di non colpire con particolare durezza quelli che, presumibilmente, potrebbero essere non pochi casi di violazione, le sanzioni previste costituiscano un deterrente assai ridotto, peraltro mitigato dalla contraria opinione della CGUE e dalla prospettiva, non troppo remota, di una possibile questione pregiudiziale sulla normativa italiana nei prossimi anni.  Se a ciò si aggiunge un sistema di enforcement pressoché nullo, poiché affidato, in estrema sintesi, alle eventuali segnalazioni pervenute al CNF o all’Osservatorio in punto di pratiche contrattuali contra legem, appare palese come la nuova normativa forense, al di là del suo carattere programmatico, sia destinata già ab origine ad una ridottissima applicazione in concreto.

 

Milano, 31 maggio 2024

Studio Legale Effeffe&Partners

 

[1] Si veda sul punto, senza pretese di completezza, il nostro precedente. Reportn. 9/2024 ]

[2][2] C-395/21 e C-438/22.

[3] Relazione di accompagnamento all’art. 25-bis , su consiglionazionaleforense.it