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IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA TRA IL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL DEBITO E L’AZIONE DI RIVALSA

Commento all’ordinanza n. 23305/2018 della Corte di Cassazione Civile, III Sezione, depositata in data 27 Settembre 2018

Con l’ordinanza n. 23305 depositata in data 27 Settembre 2018 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla qualificazione del vincolo che sussiste, in ipotesi di polizze fideiussorie a prima richiesta, tra la causa di accertamento negativo del diritto di escutere la fideiussione promossa dalla contraente e quella proposta dalla Compagnia Assicuratrice nei confronti della contraente per l’azione di rivalsa.

La vicenda processuale.
Innanzi alla Corte di Cassazione, la Compagnia assicuratrice proponeva ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza con cui il Tribunale di Bologna dichiarava sussistere continenza ex art. 39 c.p.c. tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla garante per l’esercizio dell’azione di rivalsa a seguito dell’escussione della polizza fideiussoria e la causa di accertamento negativo promossa innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore dalla contraente nei confronti della beneficiaria della garanzia e della predetta Compagnia assicuratrice.

Nella causa di accertamento negativo la Compagnia Assicuratrice si limitava a demandare al Giudice la decisione sulla legittimità o meno del pagamento eseguito nei confronti della beneficiaria; in sede monitoria, invece, in virtù del pagamento eseguito, esercitava l’azione di rivalsa, chiedendo la restituzione alla contraente dell’importo corrisposto alla beneficiaria in virtù degli obblighi contratti con la polizza fideiussoria.

Il Tribunale di Bologna, accogliendo la domanda dei convenuti-opposti, dichiarava la sussistenza del vincolo di continenza tra le due cause, affermando che la decisione sulla correttezza o meno del pagamento eseguito dalla Compagnia costituisse presupposto logico-giuridico della domanda di rivalsa azionata successivamente in via monitoria dinanzi al Tribunale di Bologna; per l’effetto, il Giudice dichiarava nullo il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Compagnia, assegnando alle parti il termine per la riassunzione dinnanzi al Tribunale di Nocera Inferiore previamente adito per la causa principale avente ad oggetto l’accertamento negativo del debito.

Il Tribunale di Bologna riteneva in particolare di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui “causa petendi” sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui “petitum” sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo è tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza e la nullità del decreto ingiuntivo” (Cass. civ., sez. VI, sent. n. 15532 del 14/07/2011; Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 10011 del 23/07/2001; Cass. Civ., sez. VI, sent. n. 13287 del 16/06/2011; Cass. civ., sez. III, sent. n. 20759 del 03/10/2007; Cass. civ., sez. III, sent. n. 26076 del 30/11/2005; Cass. Civ., sez. II, sent. n. 854, del 21/01/2003; Cass. Civ., sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584; Tribunale di Torino, sent. del 29 giugno 1987; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3750 del 19/04/1996; Cass. Civ., sez. II, sent. n. 5119 del 25/07/1983; Cass. Civ., sez. III, sent. n. 94 del 11/01/1978).

Di diverso avviso era invece la difesa della Compagnia assicuratrice, secondo la quale la domanda azionata dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore e quella di rivalsa azionata in via monitoria innanzi al Tribunale di Bologna, pur essendo fondate tutte sulla polizza fideiussoria, non trarrebbero origine dal medesimo rapporto negoziale, essendo sussistenti due distinti rapporti negoziali, aventi in comune soltanto il garante.

La Compagnia osservava che nella causa davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, il Giudice era tenuto ad accertare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa non imputabile alla contraente e la conseguente carenza del diritto della beneficiaria di escutere la polizza fideiussoria; invece, nella causa davanti al Tribunale di Bologna il Giudice era tenuto a prendere atto del pagamento eseguito dalla garante in favore della beneficiaria e, conseguentemente, accertare e dichiarare in forza delle pattuizioni contenute nelle polizze fideiussorie e negli atti di coobbligazione, entrambi a prima richiesta, che la Compagnia assicuratrice. aveva diritto di agire in surrogazione e rivalsa nei confronti dei coobbligati e della contraente.

Il principio di diritto della Suprema Corte.
La Corte, con l’ordinanza in esame, riteneva di aderire alle prospettazioni della ricorrente Compagnia Assicuratrice, escludendo in virtù della previsione di “rimborso a semplice richiesta” il ravvisarsi di una relazione di continenza tra l’azione di rivalsa promossa dalla garante e la causa di accertamento negativo promossa dalla contraente; secondo la Corte, il vincolo ipotizzabile tra le due cause è, al più, quello di connessione ed il perimetro decisionale della prima controversia è estraneo alla tematica della legittimità o meno dell’avvenuta escussione.

L’autonomia giuridica dei vari rapporti impedisce infatti di ravvisare il rapporto di continenza tra le singole ed autonome azioni spettanti singolarmente al beneficiario, al debitore, ai coobbligati ed al garante, in dipendenza dei singoli e distinti rapporti sostanziali fra di loro in essere.

La funzione della clausola “a prima richiesta” è infatti chiaramente quella di obbligare la contraente a non ritardare la sua prestazione, pur in presenza di eccezioni opponibili che non possono essere considerate quali antecedenti logico-giuridici per stabilire o meno la legittimità dell’azione di rivalsa.

ordinanza Cass. n. 22305-2018

Pubblicato il 4.10.2018