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La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica: nuovi argomenti a favore delle istanze di rimborso dell’ARISGaN

  1. Introduzione

Con la sentenza n. 43/2025, depositata il 15 aprile 2025, la Consulta ha definitivamente statuito l’illegittimità costituzionale dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, abrogata nel 2012.

La sentenza:

  • da un lato, ha confermato che le addizionali sono incostituzionali e incompatibili con la disciplina europea se non rispettano “finalità specifiche”,
  • dall’altro lato, ha definitivamente statuito il diritto dei consumatori finali a richiedere direttamente al fornitore il rimborso degli importi corrispondenti all’addizionale illegittimamente corrisposta.

Ma il profilo di maggiore interesse della pronuncia è che i principi di diritto ivi statuiti dalla Consulta aprono prospettive significative anche per le istanze di rimborso dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale (c.d. “ARISGaN”), poiché anche la disciplina istitutiva di tale addizionale è priva del requisito di finalità specifica che, qualora mancante, determina l’illegittimità di qualsiasi imposizione ulteriore rispetto alle accise.

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  1. La dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Consulta

Nella sentenza in commento, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica istituita dall’art. 6, comma 1, lett. c), e comma 2, del D.L. n. 511/1988.

La Consulta, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e il recente orientamento della Cassazione (da ultimo, Cass., ord. n. 24373/2024), ha ribadito che le imposte indirette ulteriori rispetto alle accise – quali quella oggetto di sindacato di legittimità – possono essere introdotte dagli Stati membri solo a condizione che perseguano “finalità specifiche”, distinte dalle mere esigenze di bilancio. Tali finalità devono essere direttamente connesse all’utilizzo del gettito derivante dall’imposta e indirizzate, ad esempio, alla riduzione dei costi ambientali specifici del consumo energetico gravato dall’imposta. Pertanto, la circostanza che il gettito derivante dall’addizionale sia destinato all’organizzazione interna del bilancio statale non è sufficiente a integrare il requisito della finalità specifica.

Nel caso dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica, la Consulta ha rilevato che la generica destinazione del gettito “in favore delle province” non soddisfa i requisiti prescritti dalla giurisprudenza unionale, poiché:

  • la finalità dell’addizionale è riconducibile unicamente a generiche esigenze di bilancio e di gettito erariale,
  • manca un nesso diretto tra l’utilizzo del gettito e le finalità dell’imposizione individuate dal Legislatore unionale.

*

  1. Le rilevanti implicazioni della decisione in tema di ARISGaN

In conclusione, la pronuncia in commento rappresenta un precedente significativo ai fini dell’individuazione dei profili di illegittimità di tutte le addizionali regionali o provinciali ad accise, che – alla luce dei principi di diritto statuiti dalla Consulta – vìolano la disciplina europea laddove non rispettino il vincolo di una finalità specifica e direttamente collegata all’utilizzo del gettito.

Sul punto, la ratio decidendi che ha condotto alla declaratoria di incostituzionalità dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica, incentrata sulla mancanza di una finalità specifica e vincolata del gettito, può essere applicata in via analogica anche alle istanze di rimborso dell’ARISGaN illegittimamente versata dai consumatori ai fornitori (oltre che, di riflesso, di quella versata da questi ultimi all’Erario). E, infatti, anche la disciplina istitutiva dell’ARISGaN, in quanto addizionale regionale ad un’accisa, è sottoposta all’obbligo di conformarsi ai principi del diritto unionale in materia di imposizioni indirette ulteriori, tra i quali il requisito della finalità specifica.

A tale proposito, si rileva che l’ARISGaN è stata istituita con una previsione di destinazione del gettito altrettanto generica e non specificamente orientata a finalità previste dal diritto unionale.

Pertanto, i contribuenti che hanno (illegittimamente) versato l’ARISGaN potranno trovare nella sentenza n. 43/2025 della Consulta valide argomentazioni in diritto a sostegno della legittimità delle istanze di rimborso, fondate – oltre che sulla violazione della disciplina unionale – anche sulla dichiarata illegittimità costituzionale di una disciplina nazionale analoga.

Avv. Marco Menozzi – Studio Effeffe & Partners

Pubblicato il 17.04.2025