

Con la presente nota informativa, diamo atto della pronuncia n. 1392 del 22 gennaio 2026 con cui la Prima Sezione della Corte di cassazione ha affrontato in modo espresso il tema del regime temporale di applicazione dell’art. 2407, comma 2, c.c., come novellato dalla L. 12 aprile 2025, n. 35, pronunciandosi in senso contrario alla sua efficacia retroattiva.
La decisione assume particolare rilievo nel contenzioso in materia di responsabilità degli organi di controllo societario, poiché chiarisce che la limitazione quantitativa della responsabilità risarcitoria dei sindaci (introdotta con la citata riforma) non può applicarsi agli eventi dannosi verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della novella, neppure nei giudizi ancora pendenti.
Come noto, in seguito all’entrata in vigore della riforma, nella giurisprudenza di merito si sono formati due orientamenti contrastanti circa la possibile applicazione retroattiva del comma 2° dell’art. 2407 c.c., il quale oggi prevede un tetto massimo al risarcimento, parametrato al compenso percepito dal sindaco.
Sul punto, secondo un primo orientamento, la previsione sarebbe applicabile anche ai fatti pregressi all’entrata in vigore della legge n. 35/2025, trattandosi di “previsione lato sensu procedimentale poiché si limita ad indicare al Giudice un criterio di quantificazione del danno (tetto massimo), senza che una tale interpretazione incida sulla permanenza del diritto stesso al risarcimento, limitando solo il quantum rispetto a soggetti comunque responsabili in solido con gli amministratori” (Trib. di Bari, 24 aprile 2025; conf. Trib. Palermo, 4 luglio 2025).
Per un secondo orientamento, al contrario, il limite al risarcimento del danno introdotto dall’art. 2407, co. 2, c.c. non sarebbe applicabile ai fatti pregressi, trattandosi di disposizione di natura sostanziale, sicché, in assenza di diversa disposizione, non potrebbe avere efficacia retroattiva. In altri termini, la norma non introdurrebbe un diverso criterio di liquidazione del danno, equitativo ed alternativo rispetto a quello puntuale, quanto, piuttosto, una vera e propria limitazione, sul piano quantitativo, del diritto stesso vantato dalla società nei confronti del sindaco che sia colposamente venuto meno ai doveri dei quali era gravato (Trib. Venezia, 11 giugno 2025; Trib. Roma, 29 giugno 2025; Trib. Brescia, 5 settembre 2025, C. App. Venezia, 30 settembre 2025, n. 2882; Trib. Roma, 14 agosto 2025).
Con la sentenza n. 1392 del 22 gennaio 2026, la Corte di cassazione aderisce alla seconda ricostruzione, enunciando il principio secondo cui il nuovo art. 2407, comma 2°, c.c. non è applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in quanto la disposizione incide su un effetto giuridico già integralmente maturato al momento della verificazione del danno.
Il Collegio chiarisce che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale arrecato al patrimonio sociale sorge nel momento in cui l’inadempimento del sindaco produce il pregiudizio, e che la disciplina vigente in tale momento governa non solo l’an della responsabilità, ma anche la sua dimensione quantitativa. La previsione di un limite massimo al risarcimento, parametrato al compenso annuo percepito, non si esaurisce, pertanto, in un criterio di liquidazione rimesso al prudente apprezzamento del giudice, bensì determina una compressione normativa della misura del danno risarcibile.
In tale prospettiva, la Corte distingue espressamente la fattispecie in esame dalle ipotesi in cui la giurisprudenza ha ammesso l’applicazione dei criteri sopravvenuti di liquidazione del danno per equivalente, in particolare con riferimento al danno non patrimoniale. In tali casi, infatti, le norme o le prassi tabellari intervenute successivamente all’illecito sono state ritenute applicabili ai giudizi pendenti in quanto dirette a orientare l’esercizio del potere equitativo del giudice e non idonee a incidere sugli elementi costitutivi del diritto al risarcimento. Diversamente, nel caso della responsabilità dei sindaci, il danno risarcibile ha natura eminentemente patrimoniale e risulta oggettivamente determinabile con riferimento al valore del pregiudizio subito al momento della sua verificazione, sicché una norma sopravvenuta che ne limiti l’ammontare si traduce in una modificazione retroattiva della consistenza del diritto.
A sostegno di tale conclusione, la Corte richiama i principi elaborati dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 271 del 2011) in materia di limiti all’efficacia retroattiva delle leggi, evidenziando come un’applicazione retroattiva del nuovo art. 2407, comma 2, c.c. determinerebbe una lesione del principio di ragionevolezza, della tutela dell’affidamento dei soggetti danneggiati e della certezza del diritto.
L’ordinanza in commento segna un arresto interpretativo non pienamente coerente con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità degli amministratori. In tale distinto ambito, la stessa Prima Sezione della Corte di cassazione, con le ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024, ha infatti affermato che il meccanismo di liquidazione del danno fondato sul c.d. “differenziale dei patrimoni netti”, previsto dall’art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dal d.lgs. n. 14/2019, presenta natura latamente processuale e risulta, pertanto, applicabile anche ai giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore.
La soluzione adottata con riferimento ai sindaci si fonda, invece, su una lettura marcatamente sostanzialistica del nuovo art. 2407, comma 2°, c.c., disposizione ritenuta idonea a incidere direttamente sull’estensione della responsabilità civile e, come tale, sottratta a qualsiasi applicazione retroattiva.
In prospettiva, non resta che monitorare l’evoluzione del disegno di legge n. 1426, attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato, il quale dovrebbe intervenire in modo espresso sul regime temporale della disciplina, prevedendone la retroattività e potenzialmente dirimendo in via legislativa il contrasto interpretativo emerso sul punto.
Ufficio Studi – Studio Legale Effeffe&Partners