

Con la presente nota informativa lo Studio intende offrire un breve commento alla sentenza n. 797/2025 del Tribunale di Ravenna, nella parte in cui il giudice ha ritenuto utilizzabile la nuova Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) per la liquidazione del danno biologico macro-permanente, pur in presenza di un sinistro occorso in epoca anteriore alla sua entrata in vigore (5 marzo 2025).
La pronuncia si segnala per aver fatto applicazione indiretta della T.U.N. quale parametro di riferimento equitativo, valorizzando l’obiter dictum recentemente espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 11319/2025, che ha aperto alla possibilità di un utilizzo (indiretto) delle nuove tabelle anche al di fuori dei limiti temporali fissati dall’art. 5 del D.P.R. n. 12/2025 (sul punto, cfr. nostro FF-Flash 12/2025)
La decisione in commento si inserisce dunque in un quadro giurisprudenziale in evoluzione, caratterizzato da un acceso dibattito sull’ambito applicativo – temporale e materiale – della T.U.N., in attesa del chiarimento nomofilattico da parte della Corte di cassazione
La controversia trae origine da un sinistro verificatosi nel 2014, nel corso di operazioni agricole svolte all’interno di un fondo privato, a seguito del quale il danneggiato riportava lesioni gravi. Accertata la responsabilità concorrente delle parti coinvolte, il giudizio ha poi riguardato la determinazione del quantum debeatur.
In particolare, il Tribunale, preso atto dell’accertamento di un’invalidità permanente superiore al 9% e della conseguente necessità di procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica, si è confrontato con la questione dell’individuazione del criterio di liquidazione da applicare, dovendo valutare se – nonostante il sinistro fosse temporalmente anteriore – potesse farsi applicazione, quantomeno in via indiretta, dei parametri introdotti dalla nuova Tabella Unica Nazionale, entrata in vigore nelle more del giudizio.
Come anticipato nell’introduzione, nel paragrafo dedicato alla liquidazione del danno non patrimoniale (punto n. 10 della motivazione), il Tribunale di Ravenna ha ritenuto di poter fare applicazione della Tabella Unica Nazionale quale parametro di riferimento per la determinazione del danno biologico macro-permanente, pur a fronte di un sinistro verificatosi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore.
Il giudice, dopo aver dato atto del contenuto dell’art. 5 del D.P.R. n. 12/2025 – che limita espressamente l’applicazione della T.U.N. ai sinistri successivi al 5 marzo 2025 – ha ritenuto che tale previsione non osti a un utilizzo indiretto delle nuove tabelle, valorizzandone la funzione di parametro orientativo nella liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.
A sostegno di tale impostazione, il Tribunale ha richiamato l’obiter dictum della Corte di cassazione contenuto nella sentenza n. 11319/2025, interpretato come apertura alla possibilità di utilizzare la T.U.N. al fine di assicurare uniformità di giudizio anche in fattispecie anteriori.
Tale approccio, sebbene coerente con l’obiettivo di ridurre le disomogeneità liquidative, solleva non pochi interrogativi sul piano sistematico. In particolare, l’estensione dell’utilizzo della T.U.N. oltre i limiti temporali espressamente previsti dal legislatore rischia di accentuare l’incertezza applicativa in una fase già caratterizzata da un marcato pluralismo di criteri liquidativi, nel quale convivono tabelle di fonte giurisprudenziale e parametri normativi di recente introduzione.
Da ultimo, non può infatti sottacersi che la decisione in commento interviene in un contesto di evidente transizione, nelle more della pronuncia della Corte di cassazione investita, mediante rinvio pregiudiziale, del compito di chiarire l’ambito applicativo – diretto o indiretto, generale o settoriale – della nuova Tabella Unica Nazionale (cfr. nostro FF-Flash 18-2025).
In tale scenario, la scelta del giudice di merito appare destinata a rimanere “provvisoria”, in attesa di un definitivo intervento nomofilattico.
Ufficio Studi – Studio Effeffe & Partners