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LA CIRCOLAZIONE IN ITALIA DEI VEICOLI STRANIERI DOPO IL CD. “DECRETO SICUREZZA”

L’art. 29 – bis del Decreto Legge 04.10.2018 n. 113, inserito in sede di conversione ad opera della Legge 01.12.2018 n. 132, ha apportato importanti modifiche al Codice della Strada (Dec. lgs. n. 285/1992), e nello specifico all’art. 93, al quale sono stati aggiunti cinque nuovi commi, e all’art. 132, del quale sono stati rivisti i dettami contenuti nei commi 1 e 5., volte a contrastare il fenomeno della cd. “esterovestizione dei veicoli”, cioè l’utilizzo di targhe estere per risparmiare su bollo e assicurazione, sottrarsi di fatto alle multe e rendersi invisibili al fisco italiano.

Ad arginare il fenomeno della “esterovestizione” si era infatti rivelato inefficace il divieto, imposto dal previgente art. 132 del CdS, di mantenere in Italia per più di un anno un veicolo con targa straniera, risultando praticamente impossibile per gli accertatori, in mancanza di frontiere stradali dove resti traccia del passaggio dei veicoli, dimostrare il periodo di effettiva permanenza.

Il novellato art. 93 del CdS, entrato in vigore il 04.12.18, vieta ai soggetti che hanno la residenza nel nostro paese da oltre sessanta giorni la circolazione in Italia con un veicolo immatricolato all’estero (comma 1 – bis).

In forza del combinato disposto dei commi 1 – ter e 7 – bis dell’art. 93, per non incorrere nella menzionata violazione il soggetto che circola con un veicolo immatricolato all’estero dovrà richiedere l’immatricolazione in Italia dello stesso o, in alternativa, richiedere al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine (sarà cura dell’ufficio della motorizzazione civile provvedere alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati).

Per la violazione del divieto imposto dal richiamato comma 1 – bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (da Euro 712,00 ad Euro 2.848,00), nonché l’immediata cessazione della circolazione del veicolo ed il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Nel termine di 180 giorni dall’accertamento della violazione, pena la confisca del veicolo, lo stesso, ove non immatricolato in Italia, dovrà essere condotto oltre i transiti di confine richiedendo, come visto in precedenza, il foglio di via al competente ufficio della motorizzazione civile, al quale l’organo accertatore ha trasmesso il documento di circolazione.

Tuttavia, secondo quanto disposto dal successivo comma 1 – ter, il richiamato divieto non opera nelle seguenti due ipotesi:

a)     in caso di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva;

b)     in caso di veicolo concesso in comodato ad un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.

In entrambe le richiamate fattispecie l’esclusione trova applicazione solo se, a bordo del veicolo, è custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario del medesimo veicolo e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del mezzo. In mancanza del menzionato documento, la disponibilità del veicolo viene attribuita al conducente.

L’omessa custodia del documento comporta, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da Euro 250,00 ad Euro 1.000,00) e l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo che verrà restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo previa esibizione del citato documento (da eseguirsi, come indicato nel verbale di contestazione, nel termine di trenta giorni) ovvero decorsi 60 giorni dall’accertamento della violazione.

L’omessa esibizione del documento comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria (da Euro 705,00 ad Euro 3.526,00) prevista dall’art. 94, comma 3, CdS per l’omesso adempimento delle formalità imposte dal medesimo articolo in caso di trasferimento di proprietà del veicolo.

Il novellato art. 132 CdS, in vigore dal 04.12.18, al primo comma, autorizza la circolazione in Italia in base al certificato di immatricolazione dello Stato origine dei veicoli (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi) immatricolati in uno Stato estero e che abbiano adempiuto alle formalità doganali, ovvero alle formalità in materia di Iva comunitaria dettate dall’art. 53, comma 2 del D.l. n. 331/1993, per un periodo massimo di un anno.

Alla scadenza del predetto periodo, l’intestatario del veicolo dovrà richiedere l’immatricolazione dello stesso in Italia o, in alternativa, richiedere all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine (sarà cura dell’ufficio della motorizzazione civile provvedere alle restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati).

In difetto, secondo quanto disposto dal successivo comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (da Euro 712,00 ad Euro 2.848,00), nonché l’immediata cessazione della circolazione del veicolo ed il suo traposto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Nel termine di 180 giorni dall’accertamento della violazione, pena la confisca del veicolo, lo stesso, ove non immatricolato in Italia, dovrà essere condotto oltre i transiti di confine, richiedendo, come visto in precedenza, il foglio di via all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, al quale l’organo accertatore ha trasmesso il documento di circolazione.

Il richiamato regime sanzionatorio non si applica nei casi previsti dall’art. 93, comma 1 – ter, del CdS ossia, ai veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, ed ai veicoli concessi in comodato ad un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, a bordo dei quali è custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario del medesimo veicolo e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del mezzo.

La stretta inserita nel CdS per contrastare il fenomeno della “esterovestizione dei veicoli” presenta tuttavia una serie di criticità che rendono la novella eccessivamente stringente e discriminatoria.

In particolare, il comma 1 – bis dell’art. 93 CdS, per come strutturato, colpisce anche le ipotesi, non fraudolente, dei soggetti residenti in Italia che guidano un veicolo con targa straniere di un proprio amico, parente e collega residente all’estero.

Inoltre, i casi di esclusione previsti dal successivo comma 1 – ter del medesimo articolo, penalizzano i soggetti italiani che operano nei settori del leasing e del noleggio rispetto ai concorrenti residenti in Stati UE o in Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

Per tale motivo il Governo si è già impegnato ad intervenire nuovamente sulla richiamata disposizione estendo anche ai casi di leasing o di noleggio esteri l’obbligo di ritargare in Italia il veicolo, pena il divieto di circolazione dello stesso, rilevato che la giurisprudenza della Corte UE (cause C – 242/05, C – 552/15 e, soprattutto, C – 451/99) ritiene legittimo e non contrario alle norme comunitarie l’imposizione di un tale obbligo da parte di uno Stato membro.

Ancora, in assenza di correzioni delle norme o di interpretazioni mirate da parte della Motorizzazione Civile, l’obbligo di ritargatura dei veicoli in Italia sarà molto penalizzante in quanto imporrà al comune cittadino italiano di seguire la stessa procedura prevista per la nazionalizzazione dei veicoli acquistati all’estero dagli importatori paralleli.

Inoltre, in attesa di disposizioni attuative concilianti alle quali stanno lavorando i ministeri dei Trasporti e dell’Interno, il cittadino che in forza delle nuove disposizioni contenute nella CdS provvede a reimmatricolare in Italia il veicolo, sembrerebbe obbligato a corrispondere l’ecotassa sulle emissioni di CO2 introdotta dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1043), dovuta, a decorrere dal 01.03.2019 al 31.12.2021, da chiunque immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 (ossia veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) già immatricolato in altro Stato, nonostante ne sia già da tempo proprietario.

Infine, in merito all’omessa custodia a bordo del veicolo del documento che giustifica la disponibilità dello stesso in capo al conducente, non risulta chiaro se la relativa sanzione debba scattare immediatamente (come la formulazione letterale lascerebbe intendere) ovvero se, nel caso in cui l’interessato dichiari di aver lasciato altrove il documento, gli accertatori possano limitarsi ad invitarlo a presentare lo stesso entro qualche giorno presso un ufficio di Polizia (secondo la procedura dettata dall’art. 180 CdS e seguita in tutti i casi di mancanza di documenti che è obbligatorio tenere a boro della vettura).

Si veda tabella riassuntiva

Pubblicato il 12.2.2019