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La Corte di Giustizia di nuovo sulla rilevabilità delle clausole vessatorie nei contratti di consumo

  1. Introduzione

Con la presente nota informativa, lo Studio intende segnalare la sentenza Soledil (causa C-320/24) della Corte di giustizia dell’Unione europea, intervenuta in materia di rilevabilità d’ufficio delle clausole abusive nei contratti con il consumatore nell’ambito di un giudizio di rinvio a seguito di cassazione.

La pronuncia affronta in modo diretto la questione se, e in quali limiti, il giudice nazionale, investito del giudizio di rinvio, sia vincolato da un giudicato interno sui profili (non esaminati) di cui alla direttiva 93/13/CEE, ovvero se il diritto dell’Unione imponga pur sempre – anche per la prima volta in tale fase processuale – un controllo officioso della vessatorietà delle clausole contrattuali.

  1. Il contesto di riferimento

La domanda di pronuncia pregiudiziale trae origine da una controversia avente ad oggetto la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, vertente  tra due consumatori (promissari acquirenti di un immobile) e Soledil Srl (promittente alienante in concordato preventivo).

Nel corso del giudizio nazionale, la Corte di cassazione – investita della causa in sede di legittimità – ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo se l’art. 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che:

  • (a) ostino all’applicazione dei principi del procedimento giurisdizionale nazionale, in forza dei quali le questioni pregiudiziali, anche in ordine alla nullità del contratto, che non siano state dedotte o rilevate in sede di legittimità, e che siano logicamente incompatibili con la natura del dispositivo cassatorio, non possono essere esaminate nel procedimento di rinvio, né nel corso del controllo di legittimità a cui le parti sottopongono la sentenza del giudice di rinvio;
  • (b) anche alla luce della considerazione circa la completa passività imputabile ai consumatori, qualora non abbiano mai contestato la nullità/inefficacia delle clausole abusive, se non con il ricorso per cassazione all’esito del giudizio di rinvio;
  • (c) e ciò con particolare riferimento alla rilevazione della natura abusiva di una clausola penale manifestamente eccessiva, di cui sia stata disposta, in sede di legittimità, la rimodulazione della riduzione secondo criteri adeguati (quantum), anche in ragione del mancato rilievo della natura abusiva della clausola a cura dei consumatori (an), se non all’esito della pronuncia adottata in sede di rinvio.

In ultima analisi, il rinvio pregiudiziale ha riguardato il dubbio di compatibilità con il diritto dell’Unione delle norme interne regolatrici del giudizio di rinvio a seguito di Cassazione, le quali impediscono alle parti di formulare conclusioni nuove e al giudice di esaminare questioni non dedotte o non rilevate nel precedente giudizio di legittimità, qualora esse risultino logicamente incompatibili con il contenuto del dispositivo cassatorio (art. 394 c.p.c.).

  1. La decisione della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 93/13/CEE, letta alla luce dei principi di effettività, equivalenza e della finalità di tutela del consumatore, osta a che il giudice nazionale del rinvio sia vincolato da un giudicato interno qualora: i) la questione dell’abusività della clausola non sia stata oggetto di un esame effettivo, esplicito e conforme al diritto dell’Unione; ii) il giudice disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per procedere a tale valutazione. Secondo la Corte, il controllo officioso delle clausole abusive costituisce uno strumento essenziale per ristabilire l’equilibrio tra professionista e consumatore e non può essere neutralizzato da regole processuali interne che impediscano, in concreto, l’applicazione della tutela prevista dalla direttiva.

La Corte precisa, tuttavia, che il diritto dell’Unione non impone di rimettere in discussione decisioni coperte da giudicato qualora l’abusività sia già stata oggetto di una valutazione effettiva, ancorché implicita, purché tale valutazione risulti compatibile con gli standard europei.

Da ultimo, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

“L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale in virtù della quale l’applicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata non consente al giudice nazionale, adito in un giudizio di rinvio a seguito di cassazione, di esaminare d’ufficio la nullità di una clausola contrattuale asseritamente abusiva qualora, da un lato, il motivo vertente sul carattere abusivo di tale clausola non sia stato invocato dal consumatore nel corso delle fasi precedenti del procedimento giurisdizionale e, dall’altro, la nullità di una siffatta clausola non sia stata rilevata d’ufficio dagli organi giurisdizionali nazionali nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza di cassazione”.

  1. Brevi note a prima lettura.

La sentenza Soledil si colloca in linea di continuità con il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di clausole abusive, come delineato, tra le altre, nelle pronunce Ibercaja Banco (causa C-600/19), SPV Project 1503 e Banco di Desio e della Brianza (cause riunite C-693/19 e C-831/19), Impuls Leasing Romania (causa C-725/19) e Unicaja Banco (causa C-869/19), ove la Corte ha affermato la necessità di assicurare un sindacato effettivo sulla vessatorietà delle clausole abusive nei contratti con il consumatore, anche a fronte di preclusioni e decadenze maturate in base all’applicazione del diritto nazionale; orientamento poi recepito anche a livello interno (Cass., sez. un., 9479/2023).

Tale impostazione solleva rilevanti profili critici. In particolare, l’estensione della rilevabilità officiosa in fasi processuali avanzate – e segnatamente nel giudizio di rinvio post cassazione – incide sensibilmente sulla funzione del giudicato nel nostro ordinamento, ponendo seri interrogativi circa il rispetto del principio di certezza del diritto, posto che l’assetto sostanziale del rapporto può rimanere esposto a continue riaperture, anche a fronte di preclusioni già intervenute su specifici profili del contratto.

Alla luce di tali criticità, lo Studio intende monitorare attentamente il recepimento della sentenza Soledil da parte della giurisprudenza nazionale. Seguiranno, pertanto, ulteriori aggiornamenti sugli sviluppi applicativi e interpretativi della pronuncia.

Ufficio Studi Studio Legale Effeffe & Partners