

Con la presente nota informativa, diamo atto della sentenza n. 2103 del 2 dicembre 2025 della Corte di Appello di Firenze, ottenuta dal nostro Studio riguardante l’accoglimento di una domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., promossa dalla Compagnia assicuratrice garante nei confronti del contraente di polizza di un contratto autonomo di garanzia.
La pronuncia riveste particolare interesse in quanto affronta, con argomentazione puntuale, i profili relativi alla legittimazione attiva del garante e alle azioni esperibili a tutela della propria posizione, in un contesto caratterizzato dalla sovrapposizione tra rapporti di garanzia, vicende tributarie e restituzioni di somme indebitamente versate.
La controversia trae origine da un contratto di garanzia prestato a copertura del rimborso anticipato di un credito IVA in favore del contraente. A seguito dell’escussione della garanzia da parte del beneficiario (nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate), la Compagnia garante provvedeva al pagamento della somma richiesta, senza tuttavia poter esercitare con successo l’azione di regresso nei confronti del contraente, nel frattempo dichiarato fallito.
Medio tempore, il contraente opponeva l’avviso di rettifica in forza del quale il beneficiario chiedeva il pagamento del tributo; detto procedimento, nel quale il garante non era parte processuale, si concludeva con una rideterminazione al ribasso, da parte della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, dell’ammontare del credito IVA originariamente escusso. In conseguenza di tale pronuncia, la Compagnia attivava iniziative stragiudiziali per ottenere la restituzione della parte di somma risultata non dovuta. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, rappresentava di aver già rimborsato la differenza direttamente al contraente.
Accertato che il rimborso era stato effettuato in favore del contraente – e non del garante che aveva originariamente sostenuto il pagamento – la Compagnia otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del contraente medesimo, per la restituzione dell’importo indebitamente percepito.
Il contraente proponeva opposizione, sostenendo che il garante non potesse esperire l’azione di ripetizione nei suoi confronti, poiché detta azione spetta solo al soggetto che ha eseguito il pagamento.
Tale eccezione veniva tuttavia disattesa sia in primo grado sia in sede di gravame.
La Corte d’Appello ha infatti ritenuto corretta la qualificazione della fattispecie come pagamento effettuato a un creditore apparente ai sensi dell’art. 1189 c.c., rilevando che la somma era stata rimborsata a un soggetto privo di titolo a riceverla, anziché al vero creditore, individuato nel garante.
In tale prospettiva, la Corte ha confermato il diritto del garante di agire direttamente nei confronti del contraente per la ripetizione dell’indebito, richiamando espressamente il meccanismo restitutorio previsto dall’art. 1189 c.c. in combinato disposto con l’art. 2033 c.c. e riconoscendo, pertanto, la piena ammissibilità dell’azione proposta.
Quanto al principio di diritto espresso con la sentenza in commento, la Corte di Appello di Firenze ha aderito all’impostazione già accolta dal giudice di prima istanza, valorizzando in particolare i presupposti che consentono di qualificare il pagamento oggetto di causa come indebito e, conseguentemente, di ritenere esperibile l’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Secondo l’orientamento più accorto della giurisprudenza, affinché un pagamento possa qualificarsi come indebito è necessario che lo spostamento patrimoniale non risulti sorretto da una legittima ragione causale. In assenza di una causa solvendi giuridicamente apprezzabile, l’ordinamento appronta un rimedio generale a tutela del creditore, individuato nell’azione di ripetizione di indebito.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di Appello si è espressa nei seguenti letterali termini: “Invero, l’articolo 1189 c.c. che disciplina la ipotesi di pagamento al creditore apparente, aderente al caso di specie, al secondo comma stabilisce che il creditore apparente è tenuto alla ripetizione di quanto ricevuto in favore del vero creditore secondo quanto previsto in tema di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., consentendo, attraverso tale esplicito richiamo, la legittimazione ad agire non a chi ha eseguito il pagamento (OMISSIS) ma a chi avrebbe dovuto riceverlo (OMISSIS) nei confronti del creditore apparente (OMISSIS)”[1]
In ultima analisi, la Corte d’Appello di Firenze ha dato applicazione ad un consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo cui l’azione di ripetizione di indebito ha natura di rimedio generale e che, laddove ne ricorrano i presupposti, essa può essere validamente esperita ogniqualvolta venga meno la causa giustificativa del pagamento[2]. Ciò che rileva, secondo la giurisprudenza, non è tanto la posizione soggettiva rivestita dalle parti all’interno dei rapporti contrattuali intercorrenti, quanto piuttosto il venir meno dei presupposti causali dello spostamento patrimoniale, circostanza che giustifica una tutela rafforzata della posizione del garante.
Come anticipato in apertura, la sentenza in commento presenta rilevanti profili di interesse con riguardo all’individuazione del perimetro delle azioni esperibili dal garante a tutela della propria posizione giuridica, oltre i tradizionali rimedi di surroga e regresso.
Nel caso di specie, la giurisprudenza di merito ammette, al ricorrere dei relativi presupposti, il ricorso ai rimedi civilistici di carattere generale, valorizzando la natura e la funzione dello spostamento patrimoniale concretamente realizzatosi. La Corte di Appello di Firenze, infatti, una volta escluso che il contraente di polizza rivestisse la qualità di vero creditore legittimato a ricevere il rimborso, ha coerentemente riconosciuto in capo alla Compagnia garante — quale soggetto che avrebbe dovuto ricevere la prestazione — la legittimazione all’azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
La portata della pronuncia risulta ulteriormente significativa se letta in chiave sistematica e posta in relazione con l’attuale assetto normativo in materia di contratti pubblici, nel quale il legislatore contempla espressamente la possibilità per il garante di agire in ripetizione nei confronti del beneficiario qualora le somme escusse risultino, in tutto o in parte, non dovute. In tale prospettiva si inserisce anche la giurisprudenza di merito, come confermato, ad esempio, dal Tribunale di Pistoia con sentenza n. 808/2024 che ha riconosciuto il diritto del garante, positivamente escusso, a ripetere quanto corrisposto al beneficiario, evidenziando come la ritenzione delle somme in assenza di un concreto ed effettivo pregiudizio economico in capo alla Stazione Appaltante si risolva in un’ipotesi di ingiustificato arricchimento.
In conclusione, dall’esame della più recente giurisprudenza di merito emerge una progressiva — seppur ancora prudente — apertura all’ammissibilità di rimedi restitutori ulteriori rispetto alla tradizionale azione di regresso, fondata su una valutazione sostanziale del caso concreto e, in particolare, sull’accertamento dell’assenza di una valida causa giustificativa degli spostamenti patrimoniali intervenuti. Tale evoluzione appare idonea a rafforzare la tutela del garante, in un’ottica di maggiore coerenza sistematica e di rispetto dei principi generali dell’ordinamento civile.
Ufficio Studi Studio Legale Effeffe & Partners
[1] Da ultimo, v. Cass., Civ. n. 2103/2025, pag. 12.
[2] Cass. Civile, Sez. I, 28 aprile 2022, n. 13418.