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Liquidazione dell’imposta di registro degli atti giudiziari: novità e indicazioni operative

  1. Introduzione

Come noto, con il D.Lgs. n. 139/2024 (in attuazione della Legge n. 111/2023) entrato in vigore dal 1° gennaio 2025, sono state effettuate modifiche di rilievo sulla liquidazione dell’imposta di registro degli atti giudiziari. Dopo alcuni mesi di applicazione delle novità legislative e di monitoraggio delle prassi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, occorre fare il punto, offrendo alcune indicazioni operative da tenere in considerazione in caso di notifica di un avviso di liquidazione dell’imposta.

  1. Il nuovo testo dell’art. 57 D.P.R. 131/1986 (TUR)

Il nuovo testo dell’art. 57 D.P.R. 131/1986, come modificato, oggi prevede che:

“Per i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione è eseguita, in deroga alla previsione di cui all’articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell’imposta. L’ufficio dell’Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell’imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. L’avviso di liquidazione per la richiesta dell’imposta è notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell’imposta se l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi” (comma 1.1).

  1. La Circolare n. 2/E del 2025

Con Circolare n. 2/E del 2025 (Par. 1.4), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le nuove modalità di riscossione dell’imposta, sulla base delle novità legislative:

  1. l’Ufficio procede, quindi, a richiedere prioritariamente il versamento dell’imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo;
  2. solo qualora l’azione di riscossione, nei confronti del debitore principale, risulti infruttuosa, l’avviso di liquidazione potrà essere notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, le quali rispondono in solido per il pagamento dell’imposta in via sussidiaria. Peraltro, come chiarito nella citata Circolare, il mero decorso del termine per il pagamento dell’imposta da parte del debitore principale (60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione) non è condizione sufficiente per ritenere infruttuosa l’azione di riscossione. Si segnala tuttavia che, poiché la Circolare di cui sopra non precisa in modo chiaro cosa debba intendersi per “infruttuosa azione di riscossione”, si auspica che seguiranno ulteriori chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  3. I problemi riscontrati nella prassi

Nonostante il tenore della suddetta Circolare, nella prassi può accadere che l’Agenzia delle Entrate notifichi l’avviso di liquidazione alla parte vittoriosa senza menzionare la preventiva escussione del debitore principale. La parte vittoriosa/il creditore, al momento della notifica dell’avviso, non è quindi a conoscenza se la preventiva escussione sia di fatto avvenuta.

Un altro profilo critico è la corretta liquidazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate che non di rado si rivela errata.

  1. Indicazioni operative

In caso di notifica di un avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, in ipotesi di esito vittorioso del giudizio, si consiglia quanto segue:

Passaggi

Azioni
Controllo della correttezza della liquidazione In caso di liquidazione errata, istanza di annullamento in autotutela e/o ricorso giudiziario entro 60 gg. dalla notifica dell’avviso
Mancata prova della preventiva escussione del debitore principale

Istanza di annullamento in autotutela e/o ricorso giudiziario entro 60 gg. dalla notifica dell’avviso, con richiesta di dare prova dell’infruttuosità della riscossione (es. tramite invio della cartella esattoriale)

 

  1. Altre indicazioni operative su casi specifici:
  2. Decreto ingiuntivo: anche per il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo (art. 642 c.p.c., art. 647 c.p.c., art. 648 c.p.c., art. 653 c.p.c.), è opportuno applicare le indicazioni operative di cui al punto n. 5), controllando, in primis, la correttezza della liquidazione e poi subordinando il pagamento dell’imposta alla prova dell’infruttuosa azione di riscossione nei confronti del debitore principale.

Si rammenta peraltro che in tema di polizze fideiussorie, il decreto ingiuntivo ottenuto dal garante per la rivalsa è soggetto ad imposta di registro con aliquota proporzionale al 3%, a prescindere dalla natura dell’obbligazione garantita o della garanzia stessa, ritenute irrilevanti ai fini dell’Iva (Cass., sez. un., 10 luglio 2019, n. 18520). Diversamente, il decreto ingiuntivo ottenuto dal beneficiario nei confronti del garante è soggetto all’imposta con aliquota fissa. In ogni caso, agli interessi viene applicata l’imposta con aliquota proporzionale al 3%.

 

  1. Riforma totale o parziale di una decisione: l’eventuale riforma, totale o parziale, della decisione nei successivi gradi di giudizio, se coperta da giudicato, conferisce alla parte che abbia sostenuto il costo dell’imposta di registro, un autonomo titolo per l’esercizio dei diritti al conguaglio o al rimborso dell’imposta (Cass., 16 maggio 2018, n. 12023). Tale diritto, da far valere in via autonoma mediante apposita istanza di rimborso notificata all’Agenzia delle Entrate, deve essere esercitato nel termine decadenziale di 3 anni di cui all’art. 77 del T.U.R., che decorrono dall’avvenuto passaggio in giudicato della decisione di riforma (da ultimo, Cass. n. 21005/2025).

 

  1. Ordinanza assegnazione somme PPT: la normativa (artt. 37 e 8 T.U.R. 131/1986) fornisce criteri generali d’imposizione basati sul contenuto dell’atto, ma la qualificazione giuridica di tale ordinanza è controversa. E, infatti:
  • da un lato, la giurisprudenza di legittimità a oggi prevalente la considera un atto a contenuto patrimoniale, soggetto a imposta di registro in misura proporzionale (0,5%) sull’intero valore del credito precettato (Cass. n. 5887/2025; n. 577/2025; n. 7306/2021; n. 27668/2021; n. 7306/2021). A corollario di tale interpretazione, parte della giurisprudenza di merito ha giudicato che la base imponibile dell’imposta proporzionale debba essere commisurata alla sola somma effettivamente assegnata/riscossa dal creditore procedente e non all’intero credito vantato verso il debitore (CGT II gr. Lombardia n. 595/2023);
  • dall’altro lato, alcune pronunce di Cassazione (Cass. n. 30279/2021; n. 27754/2021; n. 9400/2007) propendono per la natura meramente esecutiva del provvedimento e – ritenendo che esso non definisca un giudizio e non determini un effettivo trasferimento di ricchezza – hanno statuito che esso debba essere assoggettato a imposta in misura fissa (€ 200,00).

Ad oggi non risulta un intervento risolutore delle Sezioni Unite della Cassazione su questo tema, né una modifica normativa che elimini l’incertezza. Pertanto, la questione resta aperta.

*

In un contesto ancora caratterizzato da incertezze interpretative e applicative, diventa fondamentale esaminare con rigore ogni avviso di liquidazione, pretendere la prova dell’infruttuosa escussione del debitore principale e predisporre tempestivamente gli strumenti di tutela disponibili.

Alla luce delle criticità sopra evidenziate – soprattutto con riferimento alla corretta determinazione del concetto di “infruttuosa azione di riscossione” di cui all’art. 57, comma 1.1, del T.U.R. – lo Studio proseguirà nell’attività di costante monitoraggio della materia, valutando l’opportunità di proporre istanze di interpello o di consulenza giuridica ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Ufficio Studi e Dipartimento di Diritto Tributario

Studio legale Effeffe & Partners