Con sentenza n. 26/2018, pubblicata il 23.1.2018, il Tribunale civile di Ferrara si è pronunciato in ordine alle modalità di verifica del superamento del limite massimo dei tassi di interesse in materia di contratti di mutuo fondiario. Tale pronuncia affronta, inoltre, il ruolo della CTU in relazione all’onere della prova gravante su parte attrice.
La causa trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale parte attrice sostiene, tra le altre cose, l’illegittimo superamento del tasso soglia dell’usura nel corso dello svolgimento del contratto di mutuo fondiario.
Il Tribunale di Ferrara aderisce all’orientamento secondo il quale per valutare se ci sono stati superamenti della soglia massima dei tassi di interesse occorre determinare il TEG facendo applicazione della medesima formula applicata dalla Banca d’Italia. Il Giudice chiarisce quindi che “il coefficiente su cui viene calcolato il tasso soglia è costituito dal Tasso Effettivo Globale Medio rilevato periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sentita la Banca d’Italia (TEGM). Il TEGM viene rilevato seguendo la metodologia espressa dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge dell’usura.”
Sono ormai numerose le pronunce intervenute a sostegno dell’adesione ai criteri definiti dalla Banca d’Italia per quanto riguarda la rilevazione del tasso massimo applicabile per ogni tipo di finanziamento. Tra queste la Sentenza n. 11602 del 21 ottobre 2014 pronunciata dal Tribunale di Milano, nella quale si esclude la disposizione di CTU, richiesta per confermare calcoli effettuati sulla base di una formula matematica diversa da quella indicata dalla Banca d’Italia. Lo stesso Tribunale di Milano, inoltre, con la Sentenza n. 3586 del 19 marzo 2015 si esprime in favore dell’adesione ai criteri della Banca d’Italia, definendo gli stessi quale unico strumento per raffrontare dati omogenei nel caso sia necessario verificare se il TEG superi il tasso soglia di usura consentito per quel periodo.
Con la sentenza in commento il Giudice rileva, inoltre, la mancanza di motivazioni e di elementi probatori a sostegno delle contestazioni di parte attrice di cui all’atto di citazione, nel quale si fa riferimento alla perizia di parte senza alcuna argomentazione circa la presunta illegittimità di oneri e commissioni nel rapporto contrattuale. La CTU concessa, pur rilevando alcuni elementi a sostegno delle eccezioni di parte attrice, è stata ritenuta dal Tribunale inutilizzabile in giudizio poiché gli stessi elementi non sono stati tempestivamente dedotti. Pertanto la perizia tecnica d’ufficio non ha potuto fungere da sostegno alle contestazioni di parte attrice ed il Giudice ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo.
L’opponente che non motiva le proprie contestazioni e non apporta elementi probatori a fondamento dei propri rilievi viene meno all’obbligo di assolvere l’onere della prova. Per costante orientamento giurisprudenziale, il consulente tecnico d’ufficio ha ruolo di ausilio del giudice, e, pertanto, deve approfondire fatti, già provati dalle parti, per la completa comprensione dei quali sono necessarie nozioni tecnico scientifiche precise. La CTU Non può mai essere utilizzata quale strumento per sopperire all’inerzia delle parti: Una perizia volta a colmare le mancanze delle allegazioni e delle offerte di prove della parte, quindi a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi probatori, è illegittima.
Pertanto il Tribunale Estense, pur rilevando che l’elaborato peritale individua elementi e spese non pattuite, ha ritenuto che le risultanze dello stesso non potessero giovare alle ragioni dell’opponente in quanto negli atti di parte non sono stati dedotti tempestivamente i medesimi rilievi.
Pubblicato il 30.1.2018