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Sulla validità delle clausole limitative della garanzia alla sola quota di responsabilità diretta dell’assicurato

Il Tribunale di Monza, con una interessante sentenza del 31 gennaio 2022 – anche perché contenente accertamento incidentale del rapporto di lavoro subordinato tra il medico e la struttura, che non consta di precedenti specifici in materia – afferma la nullità della clausola che limita la copertura del contratto di assicurazione alla sola quota di responsabilità dell’assicurato, dato che la causa del contratto consiste nella copertura del rischio che coincide con l’esposizione dell’assicurato nei confronti del danneggiato. Rileva, in ogni caso, la mancata sottoscrizione specifica della clausola che quindi è inefficace ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.

La sentenza rappresenta una voce dissonante rispetto ad altre pronunce di merito che hanno affermato invece l’efficacia e la liceità di clausole analoghe, sulla base dell’orientamento consolidato (Cass. n. 8235/2010) secondo cui nel contratto di assicurazione sono da considerare limitative della responsabilità, per gli effetti dell’art. 1341 c.c., solo le clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto quelle che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.

In queste pronunce si ritiene quindi che la clausola di limitazione della garanzia assicurativa alla sola quota di responsabilità diretta dell’assicurato non escluda il rischio garantito, né sia limitativa della responsabilità dell’assicuratore, ma, al contrario, definisca in modo puntuale l’oggetto del contratto (così App. Milano nn. 697/2019, 3236/2021, App. Bologna n. 495/2019).

Secondo il Tribunale di Monza, invece, la dichiarazione di nullità della clausola limitativa della copertura assicurativa è fondata principalmente sui principi affermati dalla Corte di Cassazione nelle sentenze n. 8686/2012 e n. 20322/2012 secondo cui, nel caso in cui l’assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l’obbligo indennitario concerne l’intera obbligazione risarcitoria, ferma restando la surroga dell’assicuratore nel diritto di regresso dell’assicurato nei confronti del corresponsabile.

La Cassazione ha evidenziato che la causa del contratto di assicurazione è la liberazione del patrimonio dell’assicurato dall’obbligazione di risarcimento e che quindi la prestazione di garanzia deve essere conformata dall’obbligazione stessa dell’assicurato e, semmai, “l’ipotesi della corresponsabilità dell’assicurato può giocare preventivamente nella direzione della riduzione del rischio” (Cass. n. 20322/2012).

Nonostante tale ultimo inciso evochi la possibilità di escludere pattiziamente la copertura assicurativa della responsabilità solidale, il Tribunale di Monza ritiene la pattuizione senz’altro illecita, in quanto caratterizzata da un vizio insanabile, e comunque vessatoria, poiché limitativa della responsabilità e non semplicemente del rischio assicurato.

Pubblicato il 27 aprile 2022