GESTIONE CONSAPEVOLE DELLE COLLEZIONI E DELLE OPERE D’ARTE Fondazioni, Trust, Contratto d’affidamento fiduciario, società benefit
21 Giugno 2022
CASE D’ASTA, GALLERIE: DUE DILIGENCE LEGALE DEL BENE ARTISTICO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS. 231/2001 PER REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE
14 Luglio 2022

Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – Edizione 2022

Il 29 giugno 2022 sono state pubblicate sul sito del Tribunale di Milano e sul sito dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano le nuove tabelle elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell’Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano – contenute nel documento denominato “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale- Tabelle integrate a punti – Edizione 2022” – già approvate il 6.05.2022 con la quasi unanime condivisione e rimaste alla data del 28.06.2022 senza ulteriori integrazioni/modifiche/correzioni da parte dei componenti del Gruppo.
Ricordiamo che il “Gruppo danno alla persona” (Gruppo 3) è stato costituito nell’ottobre 2015 con il compito di svolgere un monitoraggio delle sentenze in materia di liquidazione del danno da perdita/grave lesione del rapporto parentale al fine di verificare i criteri con cui i giudici liquidano questa voce di danno non patrimoniale, e che nel report cronologico dei lavori è possibile leggere tutta la storia e le questioni che sono state affrontate.
La versione 2022 delle tabelle per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale viene aggiornata, come noto, secondo il sistema “a punti” illustrato dal più recente orientamento della Cassazione (Cass. 10579/2021). Alla luce del fatto che detto recente orientamento non ha censurato, delle tabelle milanesi, i valori monetari in sé, ma solo i criteri di applicazione, il Gruppo 3 ha deciso che il punto di partenza rimane il valore monetario delle tabelle milanesi*.
Il gruppo di studio ha deciso di confermare la tradizionale distinzione tra le due tabelle milanesi per la liquidazione del danno parentale a seconda del tipo di rapporto parentale perso: da un lato genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell’unione civile/convivente di fatto, e dall’altro fratello/nipote.
Come nelle precedenti edizioni, anche in quella 2022 spetta al giudice valutare se nel singolo caso concreto deve riconoscersi il danno da perdita del rapporto parentale anche a soggetti diversi da quelli previsti nelle tabelle, ove sia fornita la prova di un intenso legame affettivo e di un reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte (o della grave lesione biologica) del congiunto, e in tale caso, in difetto di un monitoraggio insufficiente per elaborare un’ulteriore tabella, il giudice potrà valutare quale delle due tabelle sia più appropriata ai fini della liquidazione di danni da perdita di rapporti parentali diversi da quelli tabellati.
L’importo concretamente liquidabile dovrà quindi essere elaborato secondo la regola della coerenza con il monitoraggio della giurisprudenza già effettuato, nel rispetto e in applicazione dei principi elaborati dalla Cassazione, tra cui, in primis, quelli esposti nella già citata sentenza n. 10579/2021 ed in particolare la regola per cui il “valore medio del punto” deve essere estratto dai precedenti.
Dopo avere ribadito gli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti e l’obbligo di motivazione gravante sul giudice, il Gruppo individua le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti, coincidenti con i parametri già rilevati dalla giurisprudenza: età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti, qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Nelle tabelle integrate a punti è poi previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il “valore punto”, pervenendo così all’importo monetario liquidabile.
Per l’unica circostanza di natura soggettiva – qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta – le nuove tabelle prevedono fino a 30 punti, per l’attribuzione dei quali il giudice potrà tenere conto sia delle circostanze oggettive di cui ai precedenti 4 parametri e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
– frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet),
– condivisione delle festività/ricorrenze,
– condivisione di vacanze,
– condivisione attività lavorativa/hobby/sport,
– attività di assistenza sanitaria/domestica,
– agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria,
– altri casi.
Precisa il Gruppo, da un lato che il valore monetario massimo della forbice delle precedenti tabelle milanesi opera come una soglia non superabile, salva l’eccezionalità del caso e la necessità di specifica motivazione per liquidare importi maggiori della soglia massima, e dall’altro che “contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l’ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella”.
In conclusione, le tabelle 2022 rappresentano il frutto di un ampio dibattito, che ha coniugato i risultati del monitoraggio con i principi della giurisprudenza di legittimità. Le tabelle licenziate dall’Osservatorio milanese, seppure incomplete e per natura imperfette, realizzano un giusto contemperamento delle esigenze delle parti, in termini di oneri di allegazione e prova e quantum liquidabile, e del giudice in termini di direzione del processo e di obbligo di motivazione della decisione.
E’ inoltre del tutto ragionevole ipotizzare che l’attribuzione dei punti, spesso ancorati a circostanze documentali, agevolerà le transazioni, con conseguente riduzione di contenzioso.
*il valore-punto è stato determinato dividendo per 100 il valore monetario massimo previsto dalle due tabelle milanesi per la liquidazione del rispettivo danno parentale: per la perdita del parente di primo grado/coniuge ed assimilati il valore-punto è pari ad € 3.365,00 (€ 336.500,00 : 100) e per la perdita del parente di secondo grado (nipote/fratello) il valore punto è pari ad € 1.461,20 (€ 146.120,00 : 100); anche per questo motivo le tabelle sono state denominate tabelle “integrate a punti”.
Pubblicato il 4 luglio 2022